In tema di esecuzione immobiliari l’art. 557 cpc sanziona con l’inefficacia del pignoramento l’omesso deposito di semplici copie degli atti indicati, anziché di quelle munite dell’attestazione di conformità.
Tale inefficacia si verifica anche nel caso in cui il creditore abbia omesso, o non abbia tempestivamente depositato, l’attestazione di conformità del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, con le modalità previste dalla normativa in materia di processo civile telematico, poiché l’omesso deposito dell’attestazione di conformità equivale, nei fatti, all’omesso deposito dei documenti per i quali l’art. 557 c.p.c. prescrive la relativa attestazione.
A mente della predetta norma appare evidente che le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto da depositarsi entro quindici giorni dalla consegna non possono che essere le “copie conformi”, non trovando diversamente sanzione l’obbligo di depositare le copie conformi nel termine di quindici giorni, e non avendo altrimenti significato la previsione dell’inefficacia per il mancato deposito delle copie (senza ulteriore aggettivazione) nel termine stesso.
In altre parole, entrambi i commi dell’art. 557 cpc regolano lo stesso adempimento, l’uno nel suo contenuto e nella modalità di estrinsecazione, e l’altro quanto agli effetti processuali.
Il mancato o tardivo deposito dell’attestazione di conformità delle copie degli atti indicati dall’art. 557 cpc integra un’omissione, che non ha nulla a che vedere con la validità o l’invalidità dei predetti atti.
In altri termini, si tratta del mancato compimento di un atto entro il termine perentorio prescritto dalla norma, la cui perentorietà si desume dalla sanzione dell’inefficacia del pignoramento comminata dalla legge.
Così si è espresso il Tribunale di Palermo, Pres. Pignataro – Rel. Lupo con la sentenza n. 4100 del 13 ottobre 2022.
Nel caso in esame accadeva che la creditrice procedente, proponeva reclamo avverso la pronuncia del G.E. il quale aveva rilevato come l’odierna reclamante avesse omesso di depositare l’attestazione di conformità delle copie del titolo esecutivo e del precetto entro il termine di 15 giorni previsto dall’art. 557 cpc.
Il Collegio esaminate le istanze di parte concludeva per il rigetto della domanda – riconfermando l’assunto del Giudice di prime cure – e condannava la creditrice alle spese di lite.
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