Testo massima
Il principio basilare per cui nulla executio sine titulo non è contraddetto dall’orientamento delle Sezioni Unite, alla luce del quale è possibile che l’esecuzione prosegua sulla scorta di un titolo diverso da quello originario ed autonomo da esso, in quanto tale prosecuzione avvenga “in continuità”, cioè a condizione che l’intervento sia stato spiegato prima della caducazione del titolo originario o della sua efficacia esecutiva.
L’intendimento della procedura esecutiva come processo a struttura soggettiva aperta (Cass. SS.UU 7/1/2014 n. 61) non può portare a derogare al principio per cui, lungo tutto il corso della procedura, deve sussistere un titolo esecutivo idoneo a sorreggerla.
Diversamente argomentando, cioè argomentando nei termini che l’intervento del creditore sia idoneo a sorreggere la procedura esecutiva anche se avvenuto dopo la caducazione o la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo originario sulla cui scorta l’esecuzione è stata intrapresa si giungerebbe oltretutto ad affermare in via surrettizia una ultrattività del titolo originario che non trova riscontro in alcun argomento di carattere letterale o sistematico.
Così si è espresso il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Napoli Nord, dott. Alessandro Auletta, che con l’ordinanza in esame ha affrontato la questione degli effetti della caducazione del titolo in capo al creditore procedente sul processo esecutivo in presenza di interventori.
La decisione conferma l’orientamento già segnato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 61 del 7/1/2014, secondo cui nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del creditore intervenuto, il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva.
Tuttavia, la prosecuzione deve avvenire “in continuità”, cioè, come viene spiegato nell’ordinanza in esame, prima della caducazione del titolo originario ovvero della sua efficacia esecutiva e tanto in forza del principio per cui nulla executio sine titulo, che verrebbe rinnegato – argomentando a contrario – che l’intervento del creditore sia idoneo a sorreggere la procedura anche se avvenuto dopo la caducazione o la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo originario sulla cui scorta l’esecuzione è stata intrapresa.
In altri termini, una volta venuta a mancare l’efficacia del titolo azionato originariamente, il Giudice dell’Esecuzione è chiamato a verificare se il processo esecutivo è sorretto da altro titolo a ciò idoneo nel senso sopraindicato.
Nella fattispecie in esame, il Tribunale ha ritenuto che tale non poteva essere considerato il titolo su cui agiva l’agente per la riscossione a mente di quanto dispone l’art. 52, comma 1, lettera g) del dl n. 69 del 2013 (conv. In l. n. 98 del 2013), modificativo dell’art. 76 dpr 602 del 1973 e trattandosi, in ogni caso, di un intervento sui generis, inidoneo per sua natura a reggere autonomamente una procedura espropriativa.
Del pari, era inidoneo l’intervento depositato dallo stesso creditore procedente sulla scorta di un diverso titolo, perché proposto dopo la caducazione dell’efficacia esecutiva del titolo originario.
Alla luce di tali argomentazioni la procedura è stata sospesa ex art. 623 cpc e, quindi, posta in uno stato di “quiescenza” che dura fino a quando non si è concluso il procedimento di merito.
La sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo pronunziata dal giudice di merito determina, infatti, l’impossibilità di esercitare l’azione esecutiva sino alla conclusione del giudizio di merito nel cui ambito essa è stata disposta a differenza di quanto accade in caso di caducazione del titolo esecutivo, che, ponendo nel nulla quest’ultimo, elide in modo definitivo il diritto del creditore di agire esecutivamente e determina l’immediata inefficacia degli esecutivi già compiuti.
In altri termini, le sorti del processo esecutivo dipendono dall’esito del giudizio di merito: solo se il titolo dovesse essere confermato, allora il creditore torna ad essere titolare del diritto di procedere in via esecutiva ed all’uopo è chiamato a depositare istanza per la prosecuzione della procedura.
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