Provvedimento segnalato dal Dott. Nicola Maria Matonti
Ai sensi dell’art. 168, comma 1, R.D. n. 267/1942, dalla data della pubblicazione del ricorso per l’ammissione al procedimento di concordato preventivo nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. La custodia giudiziaria, concretandosi, per definizione, in un’attività di conservazione ed amministrazione dei beni staggiti, è ontologicamente inidonea a ledere il patrimonio dell’esecutato e, dunque, a collidere con il divieto stabilito dall’art. 168, comma 1, R.D. n. 267/1942, il cui ambito applicativo riguarda soltanto gli atti volti a realizzare l’effetto espropriativo mediante la vendita dei cespiti sottoposti a pignoramento.
La percezione, da parte del custode giudiziario, dei frutti civili prodotti dal compendio pignorato non comporta alcuna sottrazione di attivo patrimoniale, né pregiudica la fattibilità del piano concordatario con continuità aziendale, giacché attività diretta a assicurarne il solo accantonamento fino al momento della definitività del decreto di omologazione della proposta.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Salerno, Dott. Alessandro Brancaccio, con l’ordinanza del 06.06.2017.
Nel caso in oggetto, una società debitrice in concordato preventivo proponeva, innanzi al Giudice dell’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, impugnando i provvedimenti di sostituzione dell’opponente con un terzo quale custode giudiziario del suo patrimonio.
Il Tribunale di Salerno, preliminarmente, osservava che il ricorso in opposizione agli atti esecutivi doveva ritenersi inammissibile per carenza di interesse ad agire, inteso, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., come esigenza di ottenere un risultato utile, concreto, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento giurisdizionale, in quanto diretto ad impugnare provvedimenti dai quali alcun danno era derivato alla debitrice e, segnatamente, con cui, da una parte, il giudice dell’esecuzione, lungi dal rigettare l’istanza di sospensione del procedimento espropriativo, si era limitato a differirne la valutazione e l’accoglimento, dall’altra, era stata disattesa l’incomprensibile richiesta di revoca di un provvedimento preordinato proprio a disporre il temporaneo arresto della fase espropriativa all’esito dell’audizione del creditore pignorante.
In secondo luogo, il Giudice, rilevato, che, ai sensi dell’art. 559, comma 6, c.p.c., i provvedimenti con i quali viene disposta la sostituzione del debitore nell’attività di conservazione e gestione del compendio pignorato sono inoppugnabili, sottolineava che, in ogni caso, il provvedimento di surroga della società debitrice nella funzione di custode dell’immobile staggito, determinato dall’inosservanza degli obblighi di depositare il rendiconto di gestione e di richiedere l’autorizzazione a continuare ad utilizzarlo, previsti dall’art. 560, commi 1 e 3 c.p.c., non poteva ritenersi affetto da alcuna nullità, non comportando, in particolare, la violazione l’art. 168, comma 1, r.d. n. 267/1942, ai sensi del quale, dalla data della pubblicazione del ricorso per l’ammissione al procedimento di concordato preventivo nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
Invero, proseguiva il Giudicante, la richiamata disposizione normativa appare teleologicamente preordinata ad evitare la disgregazione del patrimonio del debitore nelle more dell’omologazione e dell’attuazione del concordato preventivo, nonché ad assicurare ai creditori il mantenimento delle condizioni di parità nel concorso per l’ipotesi in cui, non pervenendo il procedimento ad un esito favorevole, sopravvenga la dichiarazione di fallimento; in altri termini, la ratio essendi dell’art. 168, comma 1, R.D. n. 267/1942, con il quale viene prevista non già una causa di estinzione, ma un’ipotesi di temporanea improseguibilità o di sospensione dei procedimenti espropriativi individuali, destinata a cessare ove la proposta concordataria sia dichiarata inammissibile o non sia omologata, è quella di precludere il compimento degli atti esecutivi funzionalmente diretti a promuovere la liquidazione dei beni del debitore ed il conseguente soddisfacimento delle pretese creditorie, ma non di quelli aventi natura meramente conservativa ed amministrativa.
Il Tribunale, inoltre, considerato che la custodia giudiziaria, concretandosi, per definizione, in un’attività di conservazione ed amministrazione dei beni staggiti, risulta ontologicamente inidonea a ledere il patrimonio dell’esecutato e, dunque, a collidere con il divieto stabilito dall’art. 168, comma 1, R.D. n. 267/1942, atteso che la percezione, da parte del custode giudiziario, dei frutti civili prodotti dal compendio pignorato non comporta alcuna sottrazione di attivo patrimoniale, né pregiudica la fattibilità del piano concordatario con continuità aziendale, giacché attività diretta a assicurarne il solo accantonamento fino al momento della definitività del decreto di omologazione della proposta, rilevava che l’opponente non aveva neanche indicato l’entità dei canoni derivanti dalla locazione dell’immobile staggito, non dimostrando in alcun modo, di riflesso, come il loro transitorio accantonamento potesse negativamente incidere sull’esito della soluzione concordataria.
Infine, il Tribunale campano, considerato che, nella struttura delle opposizioni previste dagli art. 615, comma 2, 617, comma 2, e 619 c.p,c,, il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza che definisce la fase sommaria dell’incidentale procedimento cognitivo, sia che rigetti, sia che accolga l’istanza di sospensione o di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l’introduzione del giudizio di merito o quello per la riassunzione davanti al giudice competente, deve provvedere sulle spese, assegnava alle parti un termine per l’introduzione del giudizio di merito, condannando l’opponente alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
ESECUZIONE CONTRO SOCIETÀ IN CONCORDATO: non occorre formale opposizione per far valere divieto ex art. 168 LF
Il divieto intraprendere azioni esecutive si estende alla minaccia di azioni esecutive formulata col precetto.
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Monocratico, dott. Giovanni Fanticini | 06.02.2013 | n.216
MUTUO FONDIARIO – CONCORDATO PREVENTIVO – DIVIETO AZIONI ESECUTIVE
La procedura è improseguibile ed è sospesa fino all’omologazione
Ordinanza | Tribunale di Bari, G.E. N.Magaletti | 18.11.2013 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno