ISSN 2385-1376
Testo massima
Il GE nel determinare il prezzo della vendita rimane sempre libero di discostarsi dai criteri legali, ove li giudichi inadeguati; inoltre l’ordinanza di vendita e per esso l’avviso che da essa deriva non viene inficiata dalla circostanza che il prezzo base sia fissato in maniera inferiore rispetto al valore del bene, atteso che si tratta di dato indicativo, che non pregiudica l’esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo in esito alla gara fra gli offerenti.
Così si è espresso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice dell’Esecuzione, dott.ssa Ludovica Russo, che ha deciso sulla richiesta di sospensione della procedura esecutiva proposta dal debitore esecutato sul presupposto che l’immobile staggito era stato posto in vendita ad un prezzo inferiore rispetto a quello indicato nella perizia dal consulente tecnico d’ufficio.
Il principio, conforme a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con precedenti pronunzie (da ultimo Cass. Civ. sez. III 17/5/2005 n. 10334 e 2008 n.8304), risponde alla ratio dell’art. 591 comma 2 cpc, secondo cui il Giudice dell’Esecuzione ovvero il delegato deve provvedere alla determinazione del valore dell’immobile, a norma dell’art. 586 comma 3 cpc, tenendo anche conto della relazione redatta dall’esperto nominato ai sensi dell’art. 569 comma 1 cpc e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell’art.173 bis comma 4 disp. att. cpc.
In altri termini, dunque, il prezzo di stima non è vincolante.
La relazione, le eventuali note depositate dalle pari, i chiarimenti resi dall’esperto in udienza e le direttive che il Giudice può impartire al delegato in udienza, invece, costituiscono lo strumento a disposizione del professionista per la determinazione del valore dell’immobile ai sensi dell’art. 586 comma 3 cpc.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 588/2013