Nel termine eventualmente fissato dal giudice dell’esecuzione per la produzione dei titoli posti a base dell’intervento (se titolato), devono essere prodotti gli originali degli stessi e dunque, trattandosi di titoli giudiziali, va depositata la relativa copia del provvedimento regolarmente spedita in forma esecutiva ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e ciò anche nell’ipotesi in cui sia stata in precedenza autorizzata la sostituzione di esso con una copia conforme ai sensi dell’art. 488 c.p.c., comma 2, in quanto costituisce preciso onere del creditore procedente o del creditore intervenuto titolato provvedere al deposito del titolo esecutivo fatto valere in executivis.
Il titolo deve essere prodotto in originale agli atti della procedura esecutiva, per restare acquisito al fascicolo processuale, quanto meno nel momento in cui essa si conclude con il provvedimento di assegnazione delle somme dovute, salva la possibilità di restituzione (previa sostituzione con copia conforme) da parte dello stesso giudice dell’esecuzione, laddove sussistano giusti motivi, e cioè laddove il titolo stesso richieda ulteriore attività esecutiva.
In tema di espropriazione immobiliare, il creditore che interviene in base ad un titolo esecutivo acquisisce una posizione processuale analoga a quella del creditore pignorante ed è dunque onerato, nel termine all’uopo fissato dal giudice, di depositare l’originale del titolo medesimo (o la copia del provvedimento, regolarmente spedita in forma esecutiva, se si tratti di un titolo giudiziale), che deve restare acquisito al fascicolo della procedura esecutiva quanto meno sino al momento in cui essa si conclude con il provvedimento di assegnazione delle somme dovute, salva la possibilità di restituzione (previa sostituzione con copia conforme), su disposizione del giudice, nell’ipotesi in cui il titolo stesso richieda ulteriore attività esecutiva.
In mancanza della produzione, nel termine assegnato dal giudice, degli originali dei titoli esecutivi azionati, il creditore intervenuto può essere legittimamente escluso dal progetto di distribuzione.
Questi i principi espressi dalla Cassazione civile, sez. terza, Pres. Vivaldi – Rel. Tatangelo, con la sentenza n. 13163 del 25.05.2017.
Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare, pendente presso il Tribunale di Roma, una Banca creditrice contestava il diritto di altra Banca creditrice di partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita; il giudice dell’esecuzione risolveva la controversia ammettendo quest’ultima a partecipare alla distribuzione, e la Banca, creditrice procedente, proponeva opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso la relativa ordinanza.
In seguito al rigetto dell’opposizione da parte del Tribunale di Roma, la creditrice procedente depositava ricorso per cassazione, a cui resisteva l’altro Istituto di credito.
Con l’unico motivo del ricorso, la ricorrente denunziava la “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto normativo ex artt. 512-617 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in ragione dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.
La Banca resistente era, infatti, intervenuta nella procedura esecutiva promossa dall’altra creditrice, sulla base di una serie di titoli cambiari; il professionista delegato, quindi, aveva depositato il progetto di distribuzione, da cui aveva escluso la Banca interventrice, in mancanza di deposito dei titoli di credito, nel termine all’uopo fissato.
La Banca interventrice aveva depositato copie conformi di 7 decreti ingiuntivi ottenuti, peraltro privi di relazione di notificazione (e quindi della formula esecutiva), affermando di averli ottenuti sulla base degli assegni in questione, ma senza documentarlo.
Il giudice dell’esecuzione aveva, quindi, fissato nuova udienza per la discussione del progetto di riparto, all’esito della quale, con provvedimento emesso fuori udienza, aveva ammesso la Banca creditrice, ritenendo sufficienti, quali titoli esecutivi, i decreti ingiuntivi prodotti.
La creditrice procedente, quindi, aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ed il giudice dell’esecuzione, nel fissare l’udienza di comparizione delle parti, aveva sospeso la distribuzione (ritenendo rilevante la mancata prova che i decreti ingiuntivi fossero stati emessi sulla base degli assegni posti a fondamento dell’intervento, contrariamente a quanto ritenuto in precedenza), in attesa della definizione del merito del giudizio di opposizione in ordine al diritto della interventrice di partecipare al riparto.
La Cassazione sottolineava che il Tribunale di Roma, nel rigettare l’opposizione della creditrice procedente, aveva omesso di considerare il fatto che il giudice dell’esecuzione aveva assegnato al creditore intervenuto un termine per depositare gli originali dei titoli esecutivi posti a base dell’interveniente (rimasto inevaso), nel pieno rispetto della disposizione di cui all’art. 557 c.p.c., dettata per il creditore pignorante ma certamente estensibile al creditore che, intervenendo sulla base di titolo esecutivo, acquisisce una analoga posizione processuale.
Gli Ermellini osservavano che, salvo ricorrano particolari motivi tali da giustificare il mantenimento del possesso del titolo da parte del creditore, anche dopo la definizione del processo esecutivo, la produzione del titolo in originale deve di regola essere richiesta dal giudice dell’esecuzione almeno in sede di riparto; costituisce infatti principio generale del processo di esecuzione forzata, sotteso a quello di cui all’art. 476 c.p.c. (secondo il quale la spedizione in forma esecutiva del titolo può avvenire una sola volta, salvo che ricorrano giusti motivi; a fortiori il principio vale poi per i titoli di credito, anche in forza dell’art. 66 Legge Cambiale e art. 58 Legge Assegni), che il titolo esecutivo vada depositato dal creditore che lo fa valere, resti acquisito agli atti del processo esecutivo in caso di assegnazione satisfattiva in favore dello stesso creditore e non possa essergli restituito, se non ricorrano giusti motivi.
In altri termini, in mancanza della produzione, nel termine assegnato dal giudice, degli originali dei titoli esecutivi azionati, il creditore intervenuto avrebbe dovuto quindi essere escluso dal progetto di distribuzione.
Affermando il diritto della Banca interventrice di partecipare ugualmente alla suddetta distribuzione, per avere documentato il proprio credito nel corso del giudizio di opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva risolto la controversia distributiva, dunque, il tribunale si era nella sostanza discostato dal principio di diritto per cui “in tema di espropriazione immobiliare, il progetto di distribuzione può prescindere dai crediti per i quali non siano stati prodotti i necessari documenti giustificativi entro il termine a tale scopo fissato, nell’ambito della potestà prevista dagli artt. 484, 175 e 152 c.p.c., dal giudice dell’esecuzione (o dal professionista delegato)” , per cui nel termine eventualmente fissato dal giudice dell’esecuzione per la produzione dei titoli posti a base dell’intervento (se titolato) devono essere prodotti gli originali degli stessi e dunque, trattandosi di titoli giudiziali, va depositata la relativa copia del provvedimento regolarmente spedita in forma esecutiva ai sensi dell’art. 475 c.p.c., anche nell’ipotesi in cui sia stata in precedenza autorizzata la sostituzione di esso con una copia conforme ai sensi dell’art. 488 c.p.c., comma 2, in quanto costituisce preciso onere del creditore procedente o del creditore intervenuto titolato provvedere al deposito del titolo esecutivo fatto valere in executivis.
Il titolo in questione deve essere prodotto in originale agli atti della procedura esecutiva, per restare acquisito al fascicolo processuale, quanto meno nel momento in cui essa si conclude con il provvedimento di assegnazione delle somme dovute, salva la possibilità di restituzione (previa sostituzione con copia conforme) da parte dello stesso giudice dell’esecuzione, laddove sussistano giusti motivi, e cioè laddove il titolo stesso richieda ulteriore attività esecutiva.
Sulla base di quanto esposto, il Giudice di legittimità accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche ai fini della decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia al seguente contributo pubblicato in rivista:
ESECUZIONI IMMOBILIARI: il creditore deve depositare copia conforme di titolo, precetto e pignoramento entro quindici giorni
Il deposito di copia per immagini, benchè idoneo a raggiungere lo scopo, determina l’inefficacia del pignoramento
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Cesare De Sapia | 29.06.2016 |
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