ISSN 2385-1376
Testo massima
La disposizione di cui all’articolo 2645-ter cc non riconosce, sul piano sostanziale, la possibilità dell’autodestinazione unilaterale: l’interpretazione della norma deve avere luogo in coerenza con il sistema normativo caratterizzato dal principio generale della responsabilità patrimoniale illimitata e dal carattere eccezionale delle fattispecie limitative di tale responsabilità.
La norma, dunque, deve essere interpretata in modo restrittivo e, quindi, limitata alle sole ipotesi di destinazione traslativa, perché una diversa interpretazione avrebbe una portata eversiva del principio della responsabilità illimitata di cui all’art. 2740 cc.
Così si è pronunziato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del Giudice dell’Esecuzione dr. Valerio Colandrea, che ha rigettato la richiesta di sospensione della procedura esecutiva avanzata dall’esecutato, sul presupposto dell’esistenza di un vincolo di indisponibilità ex art. 2645 ter cpc sui beni oggetto del pignoramento, derivante da atto pubblico trascritto in data antecedente alla trascrizione del pignoramento, dell’estraneità del credito posto a fondamento dell’esecuzione intrapresa al perseguimento del vincolo di destinazione e, dunque, dell’impossibilità per il creditore estraneo di domandare il soddisfacimento coattivo.
L’ordinanza analizza l’applicabilità nell’ambito della procedura esecutiva della disposizione di cui all’art. 2645 ter cpc, che prevede la possibilità di trascrivere atti in forma pubblica, con cui un soggetto (cd. conferente) costituisce, su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, un vincolo di destinazione su una massa patrimoniale che, pur restando nella sua titolarità giuridica, assume, per la durata stabilita e non superiore a novanta anni, la connotazione di massa patrimoniale separata rispetto alla restante parte del suo patrimonio, a favore di soggetti individuati (cd. beneficiari) finalizzato a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 comma 2 cc.
Nel caso posto all’attenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere alcun dubbio si pone in ordine alla presenza del vincolo che assume i connotati di auto-destinazione a carattere unilaterale, costituito con un atto pubblico trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento, tuttavia non incide sul regolare svolgimento del processo esecutivo e tanto sia sulla base del dato testuale della norma, sia per ragioni di ordine sistematico.
La fattispecie negoziale correlata a tale disposizione, infatti, se pure assimilabile, quanto agli effetti prodotti (di tipo vincolativo), ad istituti giuridici già presenti nel nostro ordinamento, come il fondo patrimoniale oppure i patrimoni destinati a specifici affari, è caratterizzata da una connotazione del tutto atipica e peculiare, tenuto conto che non prevede né la tipizzazione delle possibili finalità, cui è preordinato il costituito vincolo di destinazione, né le specifiche regole preordinate all’amministrazione o alla gestione dei beni oggetto di vincolo, facendo riferimento alla sola compatibilità degli interessi sottesi alla costituzione dei vincoli con l’art. 1322 cc, che ammette la stipulazione di contratti atipici, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.
Il generico riferimento agli interessi meritevoli di tutela comporta l’esigenza di conciliare il parametro della meritevolezza cui è preordinata la costituzione del vincolo di destinazione con l’interesse dei creditori del conferente all’integrità della garanzia patrimoniale secondo il principio generale contenuto nell’art. 2740 cc, in quanto la seconda parte dell’art. 2645 ter cc prevede che i beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione soltanto per debiti contratti per tale scopo, purché, in conformità al disposto di cui all’art. 2915 cc primo comma l’atto di disposizione sia stato trascritto anteriormente al pignoramento.
La disposizione costituisce, quindi, fattispecie limitativa della responsabilità, derogatoria rispetto al principio generale e, come tale, avente carattere eccezionale, per cui deve essere interpretata in senso restrittivo e ritenersi applicabile solo nel caso di destinazione traslativa.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 188/2014