È inopponibile e quindi inefficace il contratto di affitto costituito dopo l’iscrizione ipotecaria .
Il debitore esecutato non è leso nei propri diritti, ma al contrario avvantaggiato, per la mancata indicazione dell’esistenza di un contratto d’affitto all’immobile espropriato e oggetto di vendita all’asta. Semmai, a potersi dolere dell’omessa informazione avrebbe potuto essere l’aggiudicatario.
Le locazioni consentite da chi ha subito l’espropriazione sono opponibili all’acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento.
Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni, che non sono state trascritte anteriormente al pignoramento, non sono opponibili all’acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione.
In ogni caso l’acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.
Questi i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. -3, Pres. Frasca – Rel. D’Arrigo, con l’ordinanza n. 12398 del 24 giugno 2020.
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