ISSN 2385-1376
Testo massima
A seguito dell’esperimento infruttuoso di diverse aste andate deserte, è da ritenersi assolutamente ingiusto e inaccettabile un ulteriore ribasso del prezzo, che da un lato comporterebbe la svendita a un prezzo vile della proprietà della parte debitrice e la consequenziale applicazione in caso di aggiudicazione del disposto di cui all’art.586 primo comma cpc, in quanto l’eventuale prezzo così come ridotto sarebbe “notevolmente inferiore a quello giusto”, e dall’altro – il rischio di danneggiare lo stesso ceto creditorio.
Così ha stabilito il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Napoli, dott. Antonio Attanasio, il quale, preso atto dell’irrisorietà dei prezzi raggiunti a seguito della diserzione delle aste fissate dal professionista delegato, ha dichiarato l’improcedibilità dell’esecuzione, che appariva destinata a non addivenire al suo naturale epilogo.
Seppure in contrasto con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.27148/2006 per la quale “non è legittimo un provvedimento di estinzione atipica fondato sulla improseguibilità per stallo della procedura di vendita forzata quindi sulla inutilità e non economicità sopravvenuta del processo esecutivo”, la pronunzia in esame appare in linea con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e con quello secondo cui l’accesso alla procedura esecutiva deve essere giustificato da un effettivo interesse economico, che sarebbe sfrustato dalla prosecuzione di un’azione che ha già dato dimostrazione di essere infruttuosa, vanamente costosa e, dunque, antieconomica.
Dello stesso tenore si segnala l’ordinanza del Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, dott. cons. Massimo Moriconi del 9/5/2013.
Testo del provvedimento
IL GE
rilevato che il notaio delegato con nota depositata il 12/4/2013 ha rappresentato la continua e ripetuta diserzione d’asta per i lotti 9 e 14, atteso tra l’altro che già solo dalla nota del delegato depositata il 2/10/2008 risulta un prezzo ribassato di euro 80.700,00 per il lotto 9 e di euro 156.300,00 per il lotto 14 (il che significa che i prezzi originari
erano ancor maggiori);
atteso che con la riferita nota del delegato depositata il 12/4/2013 il prezzo del lotto 9 risulta disceso addirittura ad euro 10.772,16 ed il prezzo del lotto 14 risulta a sua volta disceso ad euro 20.547,12;
ritenuto quindi che in palese violazione dell’art. 586 cpc ulteriori aste potrebbero intervenire a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quello giusto di mercato e che ciò, invero, oltre a costituire violazione ordinamentale in sé sarebbe anche verosimilmente cagionevole di ulteriori costi e esborsi a carico del ceto creditorio;
che, in definitiva, per l’irrisorietà dei prezzi raggiunti in ordine ai lotti nn. 9 e 14 l’esecuzione non può procedere oltre
PQM
Dichiara l’improcedibilità dell’esecuzione in ordine ai due soli restanti lotti 9 e 14 e pone a carico del procedente le eventuali residue spese del delegato custode.
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Numero Protocolo Interno : 82/2014