ISSN 2385-1376
Testo massima
L’omessa individuazione dell’atto di acquisto trascritto nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento esula dalle ipotesi di estinzione tipica, determinando l’improcedibilità dell’azione esecutiva, la cui pronunzia va impugnata con l’opposizione ex art. 617 cpc.
Così si è pronunziato il Tribunale di Napoli in composizione collegiale, Giudice relatore dr. Maria Rosaria Giugliano, che ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo avverso l’ordinanza di improcedibilità dell’azione esecutiva per omessa individuazione dell’atto di acquisto trascritto nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento.
Tale fattispecie, infatti, non rientra in un’ipotesi tipica di estinzione del processo prevista dagli artt. 629 e seguenti cpc, né è riconducibile all’art. 567 comma 3 cpc che si riferisce all’omessa produzione o integrazione della documentazione ipocatastale necessaria al positivo accoglimento dell’istanza di vendita.
Essa integra, piuttosto, un’ipotesi di estinzione atipica del processo esecutivo, nella quale rientrano tutti i vizi della procedura che impediscono al processo di conseguire il risultato che ne costituisce lo scopo e, cioè, l’espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori (Cass. civ. 27/10/1995 n. 11178).
Se, dunque, per le cause “tipiche” di estinzione lo strumento di impugnazione è il reclamo ex art. 630 comma 3 cpc, nel caso di provvedimento del Giudice dell’Esecuzione estintivo del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche e, pertanto, di carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell’azione esecutiva e con natura sostanziale di atto del processo esecutivo, lo stesso deve essere impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi.
Tanto a mente del principio affermato in giurisprudenza secondo cui “il provvedimento, con cui il giudice dell’esecuzione dichiari l’estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche, avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell’azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l’opposizione di forma di cui all’art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti.” (ex pluris Cass. n. 6391/2004; Cass. 3276/2008).
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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