ISSN 2385-1376
Testo massima
Se uno degli immobili pignorati, pur essendo fisicamente descritto, non viene riportato nei suoi dati catastali nell’atto di provenienza e nella relativa trascrizione, il notaio deve rettificare l’atto di provenienza, aggiungendovi il subalterno omesso, il tutto al fine di consentire l’idoneo acquisto dell’aggiudicatario onde prevenire eventuali futuri pregiudizi.
Così si è pronunziato il Tribunale di Napoli, Giudice dell’Esecuzione dott. Antonio Attanasio, il quale ha onerato il creditore procedente, che – medio tempore – aveva già emendato la trascrizione del pignoramento, di rettificare l’atto di provenienza degli immobili pignorati, ove era omessa l’indicazione del subalterno afferente il lastrico solare, pur se fisicamente descritto.
La pronunzia è conforme a quanto disposto dall’art. 59-bis del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110, che prevede la facoltà del notaio di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell’esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato.
Per rettifica deve intendersi la correzione di un errore materiale, costituito da un'”inesattezza rilevabile ictu oculi” o da una “mera svista o disattenzione nella redazione“, rilevabile dallo stesso documento autentico da rettificare o da altro documento o pubblico registro preesistente, avente la medesima efficacia probatoria e causato dall’errata ed involontaria percezione di un dato reale esterno, che non deve ingenerare incertezza sul reale contenuto dell’atto, che è irregolare e non invalido.
La rettifica consiste, infatti, in una dichiarazione di scienza, per la quale – da un lato – si accerta l’esistenza di un errore nel senso sopra specificato e – dall’altro – si provvede alla correzione, ossia all’enunciazione del reale contenuto del dato errato.
Tale strumento non è, invece, utilizzabile quando si deve modificare il contenuto precettivo dell’atto, in cui è contenuto l’errore, nel caso in cui sussistano elementi di incertezza riguardo all’esistenza o al contenuto dell’errore e sia necessaria l’attività di interpretazione del contenuto dell’atto e di indagine nel processo psicologico degli autori dello stesso.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provveimento
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Numero Protocolo Interno : 212/2013