Il deposito, nel termine indicato dall’art. 557, co. 3 c.p.c., di copie del precetto, del titolo esecutivo e del pignoramento non munite di attestazione di conformità conduce inevitabilmente alla dichiarazione di inefficacia del pignoramento e, conseguentemente, all’estinzione della procedura esecutiva.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Castrovillari, Pres. Pratticò – Rel. Paone, con la sentenza n. 550 del 3 luglio 2020.
Una società ha presentato reclamo ex art. 630, co. 3 c.p.c. avverso l’ordinanza con cui il Giudice dell’Esecuzione ha dichiarato l’inefficacia del pignoramento immobiliare, compiuto dalla stessa contro una sua debitrice, e di conseguenza l’estinzione di una procedura esecutiva immobiliare, sul presupposto che, in violazione della disposizione di cui all’art. 557, co. 3 c.p.c., il creditore procedente, nel termine di quindici giorni dalla consegna da parte dell’ufficiale giudiziario dell’atto di pignoramento notificato, avesse omesso di depositare in cancelleria, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, le copie dotate di attestazione di conformità all’originale del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento.
La società reclamante ha dedotto, tra le altre cose, che l’art. 557, co. 3 c.p.c. prevedrebbe la sanzione dell’inefficacia del pignoramento quale conseguenza dell’omesso tempestivo deposito delle copie del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, non già delle copie conformi di tali atti.
Il Collegio, con la sentenza de qua, ha aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, il deposito, nel termine indicato dall’art. 557, co. 3 c.p.c., così come sostituito dall’art. 18, co. 1, lett. c) D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni in L. n. 162/2014, di copie del precetto, del titolo esecutivo e del pignoramento non munite di attestazione di conformità conduce invece inevitabilmente alla dichiarazione di inefficacia del pignoramento e, conseguentemente, all’estinzione della procedura esecutiva. Sul punto, il Tribunale ha osservato, in primo luogo, che le copie di cui parla la disposizione normativa sono certamente le “copie conformi” di cui all’art. 557, co. 2 c.p.c. e non le mere copie dei medesimi atti. Inoltre, l’art. 159 ter disp. att. c.p.c., introdotto con il D.L. n. 83/2015, convertito in L. n. 132/2015, prevede che nell’ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo avvenga su istanza del debitore, il creditore deve comunque depositare “copie conformi degli atti” nei termini di cui agli artt. 518, 543 e 557, sicché sarebbe inconcepibile un diverso atteggiarsi dell’onere processuale a seconda del soggetto che provvede all’iscrizione a ruolo la causa.
L’Organo giudicante ha, poi, evidenziato che la questione della conformità della copia del titolo all’originale di esso è strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo, quale presupposto processuale dell’azione esecutiva. Ove, infatti, il creditore difettasse del possesso del titolo, l’ufficiale giudiziario non potrebbe eseguire il pignoramento. Nel corso della procedura, poi, la perdita del possesso del titolo determina rilevanti conseguenze, in quanto lascia presumere o che il credito incorporato nel titolo sia stato ceduto o che sia stato pagato. In mancanza dell’esibizione del titolo in originale, infine, il giudice dell’esecuzione non potrebbe compiere l’atto esecutivo richiesto dal creditore sprovvisto del possesso materiale del titolo.
L’attestazione di conformità, in tale prospettiva, non costituisce una mera formalità, tenuto conto che il difensore del creditore, per potere attestare che la copia è conforme all’originale, deve avere avanti a sé l’originale da collazionare con la copia. In mancanza del deposito dell’attestazione di conformità, pertanto, ciò che il giudice dell’esecuzione non è messo in grado di conoscere è se il creditore abbia o meno il possesso del titolo e sia o meno legittimato all’esercizio del diritto incorporato nel titolo.
Inoltre, il mancato deposito degli atti muniti di attestazione di conformità determina un rallentamento nello svolgimento del processo esecutivo e, complessivamente, dell’attività dell’amministrazione della giustizia, rischiando di incidere sulla ragionevole durata del processo per espropriazione.
Pertanto, il novellato disposto di cui all’art. 557, co. 3, c.p.c. intende sanzionare il negligente comportamento della parte processuale che, pur potendo mettere l’ufficio dell’esecuzione in grado di svolgere ordinatamente e tempestivamente il proprio compito, vi frapponga un ostacolo, mancando di depositare agli atti telematici un documento equipollente agli originali di cui abbia il possesso.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TARDIVA PRESENTAZIONE NOTA DI TRASCRIZIONE: NON È SANZIONATA CON L’INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
LA NUOVA FORMULAZIONE DELL’ART. 557 C.P.C. SI APPLICA SOLO ALLE PROCEDURE INIZIATE DOPO IL 10/12/2014
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Mariarosaria Stanzione | 30.12.2019
TARDIVA PRESENTAZIONE NOTA DI TRASCRIZIONE: IL MANCATO DEPOSITO NEI TERMINI DELL’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ È UNA MERA IRREGOLARITÀ FORMALE
NON RILEVA AI FINI DELLA INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO O DELL’ESTINZIONE DELLA PROCEDURA
Ordinanza | Tribunale di Lecce, Pres. Silvestrini – Rel. Errede | 29.11.2019
NOTA DI TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO: IL DEPOSITO TARDIVO NON COMPORTA ALCUNA SANZIONE D’INEFFICACIA
IL TERMINE È ORDINATORIO E NON PERENTORIO
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Monica Cacace | 31.10.2019
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