In materia di mutuo ipotecario, nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l’intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest’ultimo risorgendo, in capo a questa, l’obbligazione di restituzione di quella somma.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo, con la sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024.
La decisione riprende (con inaspettato “revirement”) la vexata questio sulla idoneità del mutuo con deposito cauzionale a fungere da titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
La questione era stata – si riteneva – “definitivamente” risolta, con varie decisioni di legittimità, secondo le quali «Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo» (ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/12/2023, n. 34116Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 27/02/2023, n. 5921 – Cass. civ Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021 – Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 27/08/2015, n. 17194 – Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 28/06/2011, n. 14270).
Tale, ormai consolidato, orientamento di legittimità, sembrava individuare un giusto punto di bilanciamento tra i contrapposti interessi, configurando il deposito cauzionale come un successivo ed autonomo negozio, che non è in grado di elidere la traditio della somma mutuata e, quindi, di escludere la realità del mutuo.
Per quanto emerge, invece, dalla “nuova” pronuncia qui in esame, potrebbe riaffermarsi in giurisprudenza il principio per il quale il mutuo con deposito cauzionale è inidoneo a fungere da titolo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., non determinando un’obbligazione restitutoria attuale in capo al mutuatario, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), che attesti l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest’ultimo “risorgendo”, in capo a questa, l’obbligazione di restituzione di quella somma.
In estrema sintesi: per azionare il mutuo ipotecario con deposito cauzionale si dovrebbe previamente conseguire decreto ingiuntivo, con la prova dell’erogazione della somma, onde cristallizzare l’obbligazione restitutoria in un titolo giudiziale.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO IPOTECARIO: È EFFETTIVAMENTE EROGATO ANCHE SE VINCOLATO A INCOMBENTI FORMALI DEL MUTUATARIO
VALIDO COME TITOLO ESECUTIVO ANCHE SE LA SOMMA È POSTA IN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Giulia Maria Lignani | 15.12.2021 | n.1720
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: PER IL PERFEZIONAMENTO NON OCCORRE LA MATERIALE TRADITIO DEL DENARO
È SUFFICIENTE IL CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Cristina Liverani | 16.01.2019 |
MUTUO: costituisce prova della traditio la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero
È UN AUTONOMO ATTO DI DISPOSIZIONE DEL BENE AD OPERA DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni | 24.04.2020 | n.309
MUTUO: COSTITUISCE PROVA DELLA CD. “TRADITIO” LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
LA PIENA DISPONIBILITÀ GIURIDICA EQUIVALE ALLA CONSEGNA MATERIALE DELLA SOMMA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. prima civile, Pres. Didone – Rel. Bisogni | 27.10.2017 | n.25632
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