Nel processo esecutivo non è ravvisabile un generale e generico interesse delle parti, neppure quella esecutata, alla regolarità formale della procedura: i vizi formali, oggetto di opposizione ex art. 617 c.p.c., assumono rilievo e possono essere lamentati dalle parti soltanto ove ne scaturisca, e sia puntualmente indicato nell’opposizione, un concreto pregiudizio alla sfera giuridica dell’opponente.
Il termine per il versamento del prezzo dell’aggiudicazione dell’immobile, così come fissato nel provvedimento che ha disposto la vendita, può farsi decorrere solo dall’aggiudicazione definitiva (art. 585 c.p.c.). Il termine per il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario non ha funzione sostanziale (o essenzialmente tale), atteso che lo stesso si inserisce nel procedimento esecutivo, ma non lo conclude, per costituire il versamento del prezzo adempimento prodromico al trasferimento del bene, da cui la natura processuale del termine di cui si tratta, in quanto inteso a scandire il compimento di atti aventi natura processuale, diretti a concludere la fase del processo esecutivo.
Il verbale redatto dal professionista delegato, seppure contenente l’identificazione dell’offerente, non può valere quale aggiudicazione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Pisa, Giudice Santa Spina, con sentenza n. 622 pubblicata il 30 giugno 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DECADENZA DALLA AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERENTE CHE NON HA VERSATO IL SALDO PREZZO
A CHI SPETTA LA LEGITTIMAZIONE AD INCAMERARE LA CAUZIONE IN CASO DI ESTINZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA?
Ordinanza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Alessandra Dominici | 03.01.2019
VENDITA FORZATA: L’AGGIUDICATARIO PUÒ ACCOLLARSI IL DEBITO CON L’ASSENSO DEL CREDITORE
Il legislatore prevede una modalità alternativa al pagamento del prezzo, di più facile applicazione se il creditore è “fondiario”
Articolo Giuridico | Il Mattino, Legalmente | 27.01.2019
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