ISSN 2385-1376
Testo massima
Nell’esecuzione forzata immobiliare, l’aumento di sesto, che costituisce una fase ulteriore dell’individuazione dell’aggiudicatario, attraverso il proseguimento dell’incanto con le forme della vendita senza incanto, segna una particolare modalità di svolgimento del processo esecutivo ed il termine di dieci giorni, entro il quale tale aumento deve essere fatto (art.584 cpc), collocandosi nell’interno del processo, assume natura processuale, con la conseguenza che lo stesso è soggetto alla sospensione prevista per il periodo feriale della l. n.742 del 1969.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 537/1987