Avverso il provvedimento con cui il GE, rigettata l’istanza di vendita e dichiarata l’improseguibilità della procedura per mancato ripristino della continuità delle trascrizioni sui beni pignorati nel termine assegnato, abbia ordinato, con successivo provvedimento emesso all’esito dell’udienza di comparizione delle parti, la cancellazione della trascrizione del pignoramento e la restituzione del titolo non è proponibile reclamo ex artt. 630 e 178 cpc, non trattandosi di un provvedimento di estinzione tipica dell’esecuzione emesso ex art. 630 cpc, ma di estinzione atipica soggetto come tale al solo rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Forlì, Pres. Vacca – Rel. Sartoni, con l’ordinanza del 25 febbraio 2022.
È accaduto che nell’ambito della predetta procedura esecutiva immobiliare il giudice ha rilevato la mancanza di continuità delle trascrizioni sui beni pignorati e con provvedimento del 17 ottobre 2019 ha concesso termine di 150 giorni per provvedere al relativo ripristino.
Successivamente il CREDITORE PROCEDENTE ha chiesto una proroga del termine, rappresentando di aver promosso una actio interrogatoria ex art. 481 c.p.c. nei confronti degli eredi del defunto ove il giudice competente aveva emesso verbale di accettazione dell’eredità in data 14.01.2021, concedendo termine di 90 giorni all’ unico erede non comparso, per accettare l’eredità.
Il Giudice dell’Esecuzione alla successiva udienza ha preso atto del deposito del verbale notificato all’erede, con ordinanza del 5.11.2021 ha rigettato l’istanza di vendita, dichiarando l’improseguibilità della procedura.
Il CREDITORE PROCEDENTE ha chiesto la modifica del predetto provvedimento e la concessione di un termine per poter trascrivere il provvedimento emesso dal giudice della volontaria giurisdizione in ordine all’accettazione dell’eredità.
Il Giudice dell’Esecuzione ha emesso poi all’udienza del 30.11.2021 l’ordinanza con la quale ha estinto la procedura esecutiva.
Avverso tale provvedimento il CREDITORE PROCEDENTE ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c, deducendo che di aver posto in essere tutte le attività per l’accertamento e la declaratoria ai fini del ripristino della continuità delle trascrizioni.
Sul punto il Tribunale ha ritenuto che: “i provvedimenti con i quali venga dichiarata l’estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice sono impugnabili esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile anche d’ufficio” (cfr. Cass. n. 8404 del 29.04.2020) e ancora che “in tema di espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione dichiara l’estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (comportanti piuttosto la declaratoria di improseguibilità, come, nella specie, la sopravvenuta inefficacia del pignoramento per mancata rinnovazione della trascrizione nel termine ventennale di cui agli artt. 2668 bis e 2668 ter cod. civ.), non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ma con l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., che è rimedio tipico avverso gli atti viziati del processo esecutivo” (cfr. Cass. n. 24775 del 20.11.2014, già Cass. n. 25421 del 12.11.2013 e Cass. n. 19858 del 28.09.2011).
Per tale motivo il collegio ha dichiarato inammissibile il reclamo per erronea individuazione dello strumento in impugnazione.
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