Il mancato o incompleto deposito dei documenti richiesti dall’art. 557 c.p.c. deve essere equiparato al loro deposito senza attestazione di conformità, determinandosi in entrambi i casi l’arresto della procedura per violazione di un termine decadenziale.
La ratio della precisazione va rinvenuta nella necessità di evitare che determinati atti e/o documenti, indispensabili non soltanto per la regolare instaurazione del giudizio, ma anche per la sua prosecuzione – i quali prima della modifica della norma dovevano essere prodotti in originale – siano depositati nel fascicolo con forme inidonee a permettere i dovuti controlli da parte del Giudice dell’esecuzione
L’attestazione di conformità rilasciata dai difensori, infatti, non è una mera formalità ma una necessità funzionale al corretto incedere del processo tanto che, attraverso la stessa, resa da un soggetto che a tal fine è considerato un vero e proprio pubblico ufficiale, l’ordinamento attribuisce alla copia depositata il massimo valore probatorio attribuibile ad un documento, quello cioè dell’atto pubblico, e permette al Giudice ed alle altre parti processuali di rapportarsi alla copia come se fosse il documento originale.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Latina, Pres. De Cinti, Rel. Saviano in versione collegiale con la sentenza n. 2281 del 05 dicembre 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SI APPLICA IL TERMINE PREVISTO EX ART. 557 CPC
Sentenza | Tribunale di Forlì, Pres. Vacca – Rel. Orlandi | 29.08.2022 | n.803
ESECUZIONE E OMESSO DEPOSITO ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DALL’AVVOCATO DEL CREDITORE EX ART. 557 CPC
L’OMISSIONE NON È SANABILE
Sentenza | Tribunale di Palermo, Pres. Pignataro – Rel. Lupo | 13.10.2022 | n.4100
È UN TERMINE PERENTORIO NON SANABILE
Sentenza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Gabrielli | 20.09.2022 | n.1742
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