La novella normativa intervenuta nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari ha dato avvio ad un processo di adeguamento da parte della magistratura.
In particolare, in tal sede si vuole rappresentare un modello di istruzioni al custode adottato dal Tribunale di Benevento, previo decreto di liberazione che dà seguito alla suddetta riforma.
In definitiva, rinviando alla lettura del modello per un’analisi più dettagliata, il Giudice dell’esecuzione ha esplicato passo dopo passo le attività che il custode deve realizzare per poter ottenere la liberazione dell’immobile.
Per un raffronto si rinvia al modello di ordine di liberazione di immobile pignorato pubblicato in rivista al seguente link:
http://www.expartecreditoris.it/wp-content/uploads/2017/05/ordine-liberazione-immobili-pignorati.pdf
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
EX TRIBUNALE ORDINARIO DI ARIANO IRPINO
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI
Il Giudice dell’Esecuzione
Richiamato il decreto di liberazione già emesso, impartisce al custode le seguenti
ISTRUZIONI
in ogni caso, il Custode deve conseguire la disponibilità del cespite entro il termine di 120 giorni dall’emanazione dell’ordine ex art 560 cpc da parte del giudice o nel minore termine di 30 giorni qualora la liberazione consegua alla aggiudicazione di esso;
il Custode Giudiziario si rechi nei 30 giorni successivi all’adozione dell’ordine sul luogo della custodia per accertare ulteriormente (aggiornando le informazioni acquisite in sede di primo accesso), la presenza di persone all’interno dell’immobile acquisendo le dichiarazioni resegli e redigendo apposito verbale;
qualora l’immobile sia già libero da persone, provveda il Custode Giudiziario ad acquisire immediatamente il possesso del cespite mediante la sostituzione delle serrature di accesso o l’acquisizione definitiva delle chiavi;
qualora l’immobile sia occupato dal debitore, provveda il Custode Giudiziario ad effettuare plurimi accessi al fine di predisporre le misure necessarie a conseguire il rilascio del cespite entro il termine suindicato: in particolare, individui il Custode l’esigenza di eventuali ausiliari (a titolo esemplificativo, medico legale, servizi sociali, fabbro, accalappiacani, veterinario, ecc.) che possano coadiuvarlo nelle attività di liberazione in presenza di comportamenti non collaborativi da parte degli occupanti;
qualora non rinvenga alcuno nell’immobile, oppure l’occupante si rifiuti di liberarlo ovvero non abbia adempiuto nel termine già concessogli, si recherà immediatamente dalla forza pubblica, alla quale renderà nota la sua qualità di Custode Giudiziario, Pubblico Ufficiale, e consegnerà copia del provvedimento, fornendo una scheda con tutte le notizie di interesse ( ad es.: luogo di ubicazione dell’immobile, generalità dell’esecutato, degli occupanti ecc. ); Concorderà quindi con la forza pubblica giorno ed ora dell’accesso sul luogo per la liberazione, da eseguirsi nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta . Notizierà quindi l’occupante, anche per le vie brevi, redigendone verbale, che con l’ausilio della forza pubblica avverrà la liberazione dell’immobile nel giorno ed ora indicati e che, qualora si rendessero necessari ulteriori accessi, nessun altro avviso sarà poi rilasciato;
il Custode segnali a questo Giudice dell’Esecuzione la necessità di eventuali ausiliari al fine di ottenere l’autorizzazione ad avvalersi degli stessi, qualora il loro impiego comporti una spesa per la procedura; in ogni caso, il Custode Giudiziario è sin d’ora autorizzato ad avvalersi dell’ausilio di fabbro e/o medico legale della struttura pubblica presente sul territorio, concordando con la stessa la data dell’accesso e ponendo le relative spese a carico della procedura;
qualora, all’atto della liberazione, nell’immobile si trovino beni mobili che non debbono essere consegnati al Custode Giudiziario o documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, provveda il Custode Giudiziario a una loro ricognizione eseguendo inventario con qualsivoglia mezzo (anche mediante ripresa audiovisiva) e ad intimare alla parte tenuta al rilascio o al soggetto al quale i predetti beni o documenti risultano appartenere di asportarli, assegnando all’uopo un termine non inferiore a 30 giorni, salvo il caso di urgenza (la quale si riscontra, a titolo esemplificativo, quando siano rinvenuti beni deperibili o animali od oggetti pericolosi o di rilevante valore o denaro oppure qualora l’immobile sia già stato aggiudicato/assegnato); dell’intimazione – contenente altresì l’avvertimento che nell’ipotesi di mancato asporto dei beni/documenti entro il termine assegnato gli stessi si considereranno abbandonati e si potrà procedere allo smaltimento o alla distruzione – si dia atto a verbale redatto dallo stesso Custode nella sua qualità di pubblico ufficiale; in caso di assenza del soggetto intimato, il verbale dovrà essere, nel più breve tempo possibile, notificato a cura del Custode a) al debitore nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata ex art. 492, comma 2, c.p.c. o, in difetto, presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari oppure b) al terzo nelle forme ordinarie ex artt. 137 ss. c.p.c.; una volta decorso il termine assegnato senza che il soggetto intimato abbia provveduto all’asporto nei tempi e con le modalità concordate col Custode, proceda il Custode Giudiziario ad incaricare l’Istituto Vendite Giudiziarie affinché proceda – al minor costo possibile per la procedura, considerando le condizioni di mercato – allo smaltimento o alla distruzione di beni o documenti, sempre che enti di beneficienza non siano disponibili a riceverli in donazione; se, invece, i beni mobili rivestono – ad avviso dell’Istituto Vendite Giudiziarie – un significativo valore economico, provvederà alla loro vendita con le modalità competitive ritenute più opportune in relazione alla natura dei beni e considerando le esigenze di celerità della procedura, provvedendo infine al rendiconto delle somme incassate, detraendo le spese sostenute (in caso di mancata vendita, si proceda a smaltimento o distruzione) ;
Terminate le attività demandate, il Custode presenterà al giudice la nota spese indicando il tempo della custodia il valore degli immobili di cui è stata autorizzata al vendita (stimato o realizzato a seconda dei casi) nonché i criteri assunti per la proposta liquidazione;
Benevento, 14/05/2018
Il G.E.
Michele Cuoco
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