ISSN 2385-1376
Testo massima
DA CHI E’ REDATTA LA PERIZIA SULL’IMMOBILE?
La perizia è redatta dal consulente tecnico d’ufficio, professionista esperto in materia, che svolge la funzione di ausiliario del Giudice dell’Esecuzione nell’ambito di rigide e precise competenze, definite dal legislatore negli artt. 13 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
I consulenti tecnici d’ufficio sono iscritti – dopo una procedura di accertamento dell’esperienza – all’interno di specifici albi, divisi per qualifica professionale, tenuti dai Tribunali.
Il compito del consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell’udienza di conferimento dell’incarico e di relazionarne i risultati nell’elaborato peritale, garantendo nello svolgimento dell’incarico – la propria imparzialità nei confronti delle parti.
QUALI INFORMAZIONI POSSO ACQUISIRE DALLA PERIZIA?
I compiti dell’esperto e il contenuto della sua relazione sono indicati dettagliatamente dal legislatore nell’art. 173 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Dalla perizia, pertanto, colui che è interessato all’acquisto dell’immobile pignorato può acquisire le seguenti informazioni:
1). l’effettiva titolarità del diritto espropriato in capo all’esecutato, in quanto l’esperto deve verificare la completezza della documentazione ipocatastale depositata dal creditore procedente, che attesta nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento le risultanze delle visure catastali ed immobiliari;
2). la corretta identificazione catastale dell’immobile tra l’atto di pignoramento, la nota di trascrizione, la certificazione ipocatastale ed il bene pignorato;
3). l’esistenza di formalità, vincoli e oneri, tra cui le ipoteche iscritte e le domande giudiziali trascritte, che andranno cancellate con il decreto di trasferimento, nonché gli oneri condominiali insoluti, le convenzioni che limitano l’alienabilità dell’immobile o regolano le condizioni dell’alienazione, i vincoli di natura storico artistica o diretti alla conservazione del territorio;
4). lo stato di occupazione e precisamente se occupato da terzi con titolo opponibile alla procedura e quindi all’aggiudicatario;
5). la regolarità edilizia o, in caso di mancanza del titolo a costruire, la sanabilità degli abusi attraverso il deposito della domanda di sanatoria entro cento venti giorni dalla notifica del decreto di trasferimento o la non sanabilità che necessiterà la riduzione in ripristino dello stato dei luoghi;
6). il reale valore.
È evidente, pertanto, che l’ampiezza dei compiti attribuiti all’esperto che spaziano dalla verifica della regolarità urbanistica a quella amministrativa fino allo stato di occupazione dell’immobile pignorato consente di equiparare la vendita esecutiva alla vendita tra privati, dando ai soggetti interessati informazioni di qualità non inferiore a quelle che si potrebbero ottenere con la vendita notarile.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 288/2014