ISSN 2385-1376
Testo massima
La denunzia di successione, pur se trascritta, non vale quale accettazione tacita dell’eredità né come tale vale il pagamento della relativa imposta, trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale, che non denotano in maniera univoca la volontà di accettare l’eredità.
La trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità – che importa acquisto dei diritti enunziati nell’art. 2643 nn.1, 2 e 4 cc prescritta ai fini della continuità delle trascrizioni ex art. 2648 cc è presupposto indefettibile per disporre la vendita forzata, dacché in difetto l’eventuale acquisto da parte dell’aggiudicatario sarebbe inopponibile ai terzi risultando interrotta la catena dei passaggi immobiliari.
Essa può essere eseguita dal creditore procedente anche dopo la trascrizione del pignoramento, sanando ex post la continuità delle trascrizioni.
Così si è pronunziato il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dell’Esecuzione dott. Rossi, che, preso atto della mancata trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità a favore dei danti causa del debitore esecutato, a cui il bene pignorato era pervenuto per successione mortis causa ex lege, ha concesso al creditore procedente termine per sanare la mancata continuità delle trascrizioni.
Sul punto, si rappresenta che, ai fini della corretta instaurazione della procedura esecutiva, l’immobile deve appartenersi all’epoca del pignoramento al debitore esecutato, in virtù di titoli ultraventennali regolarmente trascritti, cioè sulla base di una serie continua di trascrizioni a partire da un atto inter vivos anteriore al ventennio, che precede la trascrizione del pignoramento, e tanto allo scopo di ricostruire almeno formalmente l’appartenenza del bene pignorato al soggetto esecutato, grazie al combinato operare delle regole in materia di usucapione e del principio della continuità delle trascrizioni, nonché l’esistenza di gravami per i diritti reali o personali di godimento, di domande giudiziali o altri vincoli opponibili al creditore procedente ed ai creditori intervenuti e quindi all’aggiudicatario.
E’ affermazione incontrastata quella secondo cui il conflitto tra il terzo proprietario e l’aggiudicatario della cosa non appartenente all’esecutato sia risolto a favore del primo per cui se la vendita è condotta rispetto ad un non dominus nei confronti del quale è trascritto il pignoramento e successivamente pronunziato e trascritto il decreto di trasferimento, il terzo proprietario può rivendicare il bene nei confronti dell’aggiudicatario anche dopo la chiusura del processo esecutivo senza quindi l’onere di proporre l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi e senza che possa in alcun modo operare la sanatoria prevista dell’art. 2929 cc (sul punto cfr. Cass. 4/12/1985 n. 6072).
La giurisprudenza ha, infatti, in più occasioni riconosciuto che “soggetto passivo dell’espropriazione immobiliare su bene gravato da ipoteca è colui al quale risultano intestati i beni nei registri immobiliari“, consentendo soltanto a chi – tra l’iscrizione dell’ipoteca e la trascrizione del pignoramento ha trascritto domanda diretta ad ottenere l’accertamento giudiziale della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata contenente un contratto di compravendita del bene espropriato – la facoltà di proporre opposizione di terzo all’esecuzione, e di chiedere la sospensione del processo di opposizione in attesa della definizione del pregiudiziale giudizio per il quale era stata trascritta la domanda (cfr. Cass. 18/2/1995 n. 1324).
Particolare attenzione va data a tutti gli atti di acquisto mortis causa che rilevano nel ventennio, per i quali è necessario verificare l’esistenza delle trascrizioni delle prescritte accettazioni di eredità espresse o tacite.
La trascrizione della denunzia di successione non può, infatti, in alcun modo costituire prova della proprietà in capo all’esecutato a mente di quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347, costituendo un obbligo, di natura tributaria, posto dalla legge a carico non dell’erede, ma del chiamato all’eredità (art. 28, comma 2, D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346) così come la relativa presentazione che non costituisce atto “che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 cc), e non comporta quindi accettazione tacita dell’eredità.
Si segnala, tuttavia, che alcune pronunce giurisprudenziali hanno ritenuto quale accettazione tacita dell’eredità la denunzia di successione accompagnata dalla voltura catastale dei beni in capo al chiamato e sempre che fosse provata la richiesta di voltura eseguita personalmente dal chiamato all’eredità a favore di altri soggetti (cfr. Cass. 11/5/2009 n. 10796; Cass. 14/2/2002 n. 5226).
Del pari l’intestazione catastale dei beni ha anch’essa valore esclusivamente amministrativo, non risultando alcuna dichiarazione nella quale l’esecutato si dichiari proprietario dei beni pignorati, così come l’immissione nel possesso dei beni ereditati che non equivale di per sé sola ad accettazione dell’eredità, tenuto conto che potrebbe dipendere da una mera tolleranza da parte degli altri chiamati all’eredità (Cass. Sez. III 17/11/1999 n. 12753).
Consegue che pur in presenza della trascrizione della denunzia di successione e della voltura catastale, ma in assenza di trascrizione di accettazione tacita o espressa dell’eredità, non emerge alcun titolo di acquisto della proprietà dei beni pignorati in capo agli eredi e, dunque, manca la continuità delle trascrizioni, prevista dall’art. 2650 cc, che al primo comma dispone l’inefficacia delle successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente se non è stato trascritto a suo favore l’anteriore atto di acquisto, soggetto a trascrizione in virtù delle disposizioni precedenti.
Qualora un atto di acquisto a causa di morte non risulti trascritto a favore dell’erede o del legatario, per dare efficacia alle successive trascrizioni, bisogna dunque – regolarizzarne la continuità con le modalità previste dall’art. 2648 cc, verificando l’esistenza di atti idonei alla trascrizione della accettazione dell’eredità e tenendo presente che l’eventuale sovvertimento della serie continua a favore e contro – con trascrizioni a favore successive a quelle contro lo stesso soggetto – nel caso di trascrizioni di accettazione dell’eredità, non costituisce ostacolo ai fini della continuità, anche se postuma, avendo la trascrizione dell’accettazione efficacia sanante.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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