Ai sensi dell’art. 474 c.p.c., nel caso in cui l’atto pubblico notarile (ovvero la scrittura privata autenticata) documenti un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benchè risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l’effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, Pres. DE STEFANO, Rel. TATANGELO con la sentenza n. 41791 del 28.12.2021.
L’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare fondata su un contratto di apertura di credito in conto corrente bancario, assistito da garanzia ipotecaria e stipulato per atto pubblico notarile è illegittima in quanto non fondata su titolo esecutivo, come indicato dall’art.474 cc.
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