Ai sensi dell’art. 2812 c.c. il diritto di abitazione trascritto successivamente all’iscrizione ipotecaria è inopponibile allo stesso creditore ipotecario e, quindi, all’acquirente dell’immobile in sede esecutiva.
Il diritto vantato dall’assegnataria, opponibile al terzo acquirente, non paralizza, tuttavia, quello del creditore di procedere in executivis sul bene oggetto dell’assegnazione, pignorandolo e facendolo vendere coattivamente.
L’esistenza di un provvedimento di assegnazione non incide sulla pignorabilità del bene, posto che il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, comma 6, applicabile anche in tema di separazione personale, sancisce che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, anche se non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni.
Questi i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, Pres. Sasté, Rel. Vivaldi con la sentenza n. 15885 dell’11.07.2014.
Nella fattispecie processuale esaminata un’ex coniugata, in proprio ed esercente la potestà genitoriale sulla figli minore, proponeva opposizione agli atti esecutivi esponendo la titolarità del diritto di abitazione della casa familiare in quanto il provvedimento di assegnazione era stato trascritto il 5.9.2001, si opponeva all’azione di rilascio esperita da una società creditrice, precisando che oltre a non essere esecutata e destinataria dell’ordine di rilascio, era titolare, come di un diritto reale/personale antecedente ed opponibile alla società aggiudicatrice dell’immobile.
In particolare, su tali presupposti la debitrice ricorrente aveva chiesti dichiararsi inefficace il decreto di trasferimento e dell’atto di precetto, nonchè l’illegittimità dell’intimazione di rilascio.
All’esito della fase istruttoria, il Tribunale, rigettava l’opposizione, e pertanto avverso tale pronuncia con una serie di articolati motivi proponeva ricorso per cassazione l’ex coniugata opponente.
La Suprema Corte, in riferimento al tema della pignorabilità dei beni e dell’opponibilità al terzo acquirente del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, ha ritenuto infondata la tesi dell’opponibilità del diritto di abitazione coniugale fondato sull’anteriorità della data di assegnazione rispetto alla data di trascrizione del pignoramento sulla base del principio dettato ex art. 2812 c.c. e pertanto dell’inopponibilità del diritto di abitazione trascritto successivamente all’iscrizione ipotecaria allo stesso creditore ipotecario e, quindi, all’acquirente dell’immobile in sede esecutiva.
In particolare, i Giudicanti hanno chiarito che l’esistenza di un provvedimento di assegnazione non è elemento che possa incidere sulla pignorabilità del bene, posto che il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, comma 6, applicabile anche in tema di separazione personale, sancisce che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, anche se non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni (S.U. 26.7.2002 n. 11096; nello stesso senso Cass. 10.6.2006 n. 12296).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Suprema Corte di Cassazione rigettava il ricorso confermando la sentenza impugnata e compensando le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
GLI EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Stop alla vendita solo se la data provvedimento di assegnazione è anteriore a quella dell’ipoteca iscritta dal creditore
Articolo Giuridico | Il Mattino, Legalmente | 09.10.2017 |
ESPROPRIAZIONE: PIGNORABILE LA CASA CONIUGALE SU CUI SIA STATA ISCRITTA IPOTECA
L’iscrizione prevale sulla trascrizione del provvedimento di assegnazione dell’immobile
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ASTE, IL DIRITTO AD ABITARE LA CASA CONIUGALE
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Articolo Giuridico | Il Mattino, legalmente | 03.05.2015 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/aste-il-diritto-ad-abitare-la-casa-coniugale
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE E PRESUPPOSTI PER LA REVOCABILITA’
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