Procedimento patrocinato dall’Avv. Tommaso Proto del Foro di Roma, con la consulenza professionale dell’Autore
La doglianza circa l’individuazione dei beni pignorati e posti in vendita deve essere formulata, a pena di inammissibilità, tempestivamente avverso la perizia di stima ovvero, al più, impugnando l’ordinanza di vendita nei termini di cui all’art. 617 c.p.c..
Questo il principio di diritto sancito dal Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Flaminia Ielo, con l’Ordinanza resa in data 06.05.2021.
Con ricorso ex art. 617 comma II° c.p.c. parte debitrice proponeva formale opposizione avverso il verbale di aggiudicazione del lotto pignorato eccependo l’erronea individuazione del bene oggetto di espropriazione.
Il creditore procedente si costituiva ritualmente nell’ambito del giudizio di opposizione contestando le deduzioni di parte ricorrente ed insistendo per il rigetto della istanza di sospensione formulata dalla controparte data l’assenza dei presupposti necessari a giustificarne l’adozione.
Celebrata l’udienza di discussione, il Giudice dell’Esecuzione, con l’Ordinanza in discorso, rigettava l’istanza di sospensione della procedura ed assegnava un termine di 90 giorni per l’introduzione del giudizio di merito dopo aver rilevato, nell’ordine:
- l’inammissibilità delle contestazioni formulate a causa della loro tardività dal momento che “…ogni doglianza circa la individuazione dei beni pignorati e posti in vendita avrebbe dovuto essere formulata tempestivamente avverso la perizia di stima ovvero, al più, impugnando l’ordinanza di vendita nei termini di cui all’art. 617 c.p.c….”;
- l’insussistenza, rispetto al motivo di opposizione formulato, del fumus boni iuris necessario per la sospensione della procedura considerato che “…la questione concernente la corretta individuazione catastale del bene nonché la conformità della descrizione dei beni in perizia con l’effettivo stato dei luoghi è stata oggetto di espressa valutazione da parte dell’esperto al quale in data 16.3.2017 è stato chiesto di rinnovare le operazioni di consulenza relativamente agli immobili siti al pian terreno del compendio pignorato (sub. 1, 2, 3 e 4)…”.
Le conclusioni raggiunte dal Giudice dell’Esecuzione sono pienamente condivisibili, anche e soprattutto, rispetto alla preliminare declaratoria di inammissibilità dell’opposizione.
Aderire ad un tipo di impostazione diversa pregiudicherebbe, in maniera irrimediabile, il funzionamento dell’intero processo di espropriazione immobiliare con buona pace dei diritti dei creditori anche quando garantiti da una apposita iscrizione ipotecaria.
Difficilmente, infatti, sarebbe possibile trovare anche un solo soggetto interessato a partecipare, come potenziale acquirente, ad una vendita forza disposta all’esito di una procedura esecutiva immobiliare laddove sussista la probabilità, anche remota, che l’eventuale aggiudicazione del bene venga messa in discussione da contestazioni afferenti all’operato, antecedente all’emissione dell’Ordinanza di vendita, dell’esperto stimatore relativo all’identificazione del cespite staggito.
D’altro canto, tale eventualità, giova ricordare ad ulteriore sostegno della decisione assunta dal Giudice, sarebbe in aperta contraddizione con il dettato codicistico.
Ai sensi dell’art. 173 bis disp. att. c.p.c., infatti, le parti del processo esecutivo, dopo aver ricevuto la relazione di stima “…almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 569 del codice (…) possono depositare all’udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito (…) in tale caso l’esperto interviene all’udienza per rendere i chiarimenti”.
A fronte dell’inequivocabile lettera della norma, pertanto, ogni successivo sindacato sull’operato dell’esperto nominato dal Giudice, anche se sollecitato con apposita opposizione, sarebbe palesemente illegittimo fatto salvo il caso in cui intervengano, tra le operazioni di stima e quelle di vendita coatta, modifiche del bene.
Invero, anche la possibilità, paventata in via residuale dal Giudice dell’Esecuzione nel provvedimento oggetto esame, di opporsi ex art. 617 c.p.c. all’Ordinanza di vendita per sollevare doglianze rispetto alla individuazione dei beni pignorati sembrerebbe poco plausibile alla luce della richiamata norma che individua espressamente il momento in cui la relazione di stima possa essere contestata.
Ad ogni modo, nella circostanza qui di interesse, anche se l’opposizione fosse stata considerata ammissibile, non sussisterebbero i cosiddetti gravi motivi che rappresentano il presupposto indefettibile per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’azione esecutiva in corso considerato che, come opportunamente rilevato nel provvedimento decisorio del Giudice dell’Esecuzione, Dott.ssa Ielo, la “…questione concernente la corretta individuazione catastale del bene nonché la conformità della descrizione dei beni in perizia con l’effettivo stato dei luoghi…” era già stata valutata attraverso un rinnovo delle operazioni di consulenza.
Più precisamente, il predetto Giudice dell’Esecuzione preso atto, su espressa segnalazione del Custode nominato, dell’avvenuto stravolgimento della situazione di fatto dell’immobile pignorato – ad opera dello stesso debitore esecutato – successivamente all’espletamento della perizia tecnico valutativa, disponeva il rinnovo delle operazioni peritali relativamente ai beni vincolati, sospendendo nelle more la vendita degli stessi.
Nel corso di dette operazioni il CTU incaricato provvedeva, da un lato, alla corretta individuazione del bene pignorato a livello catastale – anche in relazione agli interventi strutturali effettuati dopo la trascrizione del pignoramento e successivamente alla prima relazione tecnica – e, dall’altro, a fronte dell’acclarata modifica dello stato dei luoghi, alla nuova stima del cespite.
Una volta intervenute le predette rettifiche, disposta la regolarizzazione della situazione nel suo complesso, il Giudice rimetteva nuovamente gli atti al professionista precedentemente delegato affinché proseguisse con le operazioni di vendita che hanno portato all’aggiudicazione opposta.
Da qui un ulteriore, decisivo, elemento a sostegno della bontà del provvedimento assunto dal Giudice dell’Esecuzione il quale non pare minimamente attaccabile neanche su questo ulteriore fronte.
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