Nel processo di esecuzione forzata al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) azionato dal procedente e posto a base di un pignoramento in origine valido, non travolgono la posizione dei creditori interventori titolati, cioè non ostacolano la prosecuzione del procedimento ad iniziativa dell’interventore munito di idoneo ed efficace titolo, a prescindere dall’effettuazione di un pignoramento successivo, salvo che l’intervento sia stato svolto dopo la pronuncia della caducazione del titolo del procedente o dell’arresto dell’azione esecutiva.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano- Rel. Rossi, con la sentenza n. 23654 del 2 agosto 2023.
Accadeva che nel processo di esecuzione forzata promosso dall’ istituto di credito procedente, a seguito di intervento di un’altra banca in qualità di creditrice, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Foggia, a seguito di rinuncia del procedente, con ordinanza dichiarava estinta la procedura, limitatamente alla posizione del procedente.
A seguito dell’intervento nella procedura di ulteriori creditori dell’esecutato, il debitore proponeva due distinte opposizioni all’esecuzione, entrambe disattese in ambedue i gradi del giudizio di merito.
L’esecutato proponeva allora ricorso in Cassazione, sulla base di due motivi: nel primo motivo deduceva che la declaratoria di estinzione degli atti esecutivi del creditore procedente aveva reso invalidi i successivi atti d’impulso della procedura sulla base della rinnovazione della trascrizione del pignoramento, non rinnovabile perché già dichiarato estinto da anni.
La corte dichiarava tale motivo infondato, atteso che gli atti di impulso del processo esecutivo assumono rilevanza meramente oggettiva, con totale indifferenza cioè del creditore titolato da cui le stesse promanano, siccome tutte dirette a comporre un’unica sequenza che si dipana dal pignoramento per addivenire alla vendita del bene staggito ed alla distribuzione del ricavato: l’atto di impulso compiuto da un creditore legittimato “si partecipa” agli altri potenziali legittimati, per cui il creditore munito di titolo (ex se abilitato a compiere singoli atti della espropriazione), allorquando spiega intervento, partecipa al pignoramento da altri eseguito prima dell’intervento stesso.
Ragion per cui le vicende relative al titolo esecutivo (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) azionato dal procedente e posto a base di un pignoramento in origine valido, non travolgono la posizione dei creditori interventori titolati, salvo che l’intervento sia stato svolto dopo la pronuncia della caducazione del titolo del procedente o dell’arresto dell’azione esecutiva.
La Suprema Corte rigettava il ricorso, condannando il debitore esecutato alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESECUZIONE FORZATA: EFFETTI DELLA CADUCAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO IN CAPO AL CREDITORE PROCEDENTE
La caducazione del titolo non travolge lintera procedura esecutiva se vi sono interventori titolati
Sentenza | Cassazione civile, Sezioni Unite | 07.01.2014 | n.61
Il Giudice deve verificare se la procedura è sorretta da altro titolo idoneo alla prosecuzione
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord dott. Alessandro Auletta | 27.03.2015 |
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