Una Banca agiva in via esecutiva contro un suo debitore ottenendo un’ordinanza di vendita.
Nelle more dell’espletamento delle operazioni intervenivano rilevanti modifiche legislative a cui il Tribunale di Napoli, Giudice Maria Ludovica Russo ha dato attuazione con l’ordinanza del 17.04.2018.
Più nello specifico, le novità normative che hanno assunto rilievo nel caso di specie vertono su tre particolari profili.
In primo luogo, l’art. 490, primo comma, c.p.c., come novellato per effetto del D.L. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni con legge n. 132 del 2015, ha disciplinato il portale delle vendite pubbliche secondo cui gli avvisi relativi agli atti esecutivi devono essere inseriti sul portale del Ministero della Giustizia con tutti i dati.
Il secondo profilo ha trovato fondamento nell’art. 569, quarto comma, c.p.c., come novellato per effetto del D.L. n. 59 del 2016, convertito con modificazioni con legge n. 119 del 2016, a mente del quale il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che la procedura di vendita segue le modalità telematiche.
L’ultimo profilo della novella che assume rilevanza è la richiesta di visita al custode che ai sensi dell’art. 560, quinto comma, c.p.c., come novellato per effetto del D.L. n. 59 del 2016, convertito con modificazioni con legge n. 119 del 2016, prevede che gli interessati a presentare l’offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta, che deve essere formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode, infatti, la disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.
Alla luce del reticolato normativo sopra menzionato, il Magistrato ha disposto l’integrazione dell’ordinanza di vendita già emessa con le prescrizioni organizzative idonee ad assicurare il celere espletamento delle operazioni di vendita da parte del professionista già delegato, specificando che le operazioni proseguano con le modalità previste nell’ordinanza di vendita già pronunciata (e, quindi, con modalità non telematiche), in quanto l’arresto delle operazioni già in corso risulterebbe pregiudizievole per gli interessi dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura ex art. 569, quarto comma, c.p.c..
Tutto ciò premesso, il Giudice con l’ordinanza de qua ha disposto che il professionista delegato proceda alla pubblicazione sul PVP dell’avviso di vendita e che il custode assicuri che la disamina dei beni da parte degli offerenti si svolga con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e quindi impedendo eventuali contatti tra loro avvalendosi del portale delle vendite.
TRIBUNALE DI NAPOLI
PROCEDIMENTO n. omissis/2012 R.G.E.
Il giudice dell’esecuzione, dott. Maria Ludovica Russo,
letti gli atti della procedura esecutiva sopra indicata;
rilevato che è stata già autorizzata la vendita del compendio pignorato con delega delle relative operazioni ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
nelle more dell’espletamento delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato sono intervenute le modifiche legislative concernenti i profili di seguito indicati:
1) Portale delle vendite pubbliche (PVP): ai sensi dell’art. 490, primo comma, c.p.c., come novellato per effetto del D.L. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni con legge n. 132 del 2015, “quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”;
la disposizione in questione si applica decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in G.U. delle specifiche tecniche previste dall’art. 161-quater disp.att.c.p.c. (art. 23, comma 2, del D.L. n. 83 del 2015);
2) Vendita telematica: ai sensi dell’art. 569, quarto comma, c.p.c., come novellato per effetto del D.L. n. 59 del 2016, convertito con modificazioni con legge n. 119 del 2016, “il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”;
la disposizione si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell’esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. del decreto di accertamento dell’operatività del Portale delle vendite pubbliche (art. 4, comma 5, D.L. n. 59 del 2016);
3) Richiesta di visita al custode: ai sensi dell’art. 560, quinto comma, c.p.c., come novellato per effetto del D.L. n. 59 del 2016, convertito con modificazioni con legge n. 119 del 2016, “gli interessati a presentare l’offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro”; la richiesta di visita in questione è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. del decreto di accertamento dell’operatività del Portale delle vendite pubbliche (art. 4, comma 4-bis, D.L. n. 59 del 2016);
RILEVATO CHE:
in G.U. – Serie Generale n. 7 del 10/1/2018 ha avuto luogo la pubblicazione del decreto del Ministro della Giustizia del 5/12/2017 di accertamento della piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche;
in G.U. – Serie Generale n. 16 del 20/1/2018 ha avuto luogo la pubblicazione delle specifiche tecniche previste dall’art. 161-quater disp.att.c.p.c.;
RITENUTO CHE:
in relazione ai profili sopra indicati sub 1) (Portale delle vendite pubbliche) e sub 3) (Richiesta di visita del custode) e ferma restando l’immediata e diretta applicabilità delle disposizioni sopra richiamate, appare opportuno integrare l’ordinanza di vendita già emessa con le prescrizioni organizzative idonee ad assicurare il celere espletamento delle operazioni di vendita da parte del professionista già delegato (ivi compresa la previsione di fondo spese generale anche per la pubblicità sul Portale);
in relazione al profilo sopra indicato sub 2) (Vendita telematica), sussistono i presupposti per disporre che, nel caso di specie, le operazioni proseguano con le modalità previste nell’ordinanza di vendita già pronunciata (e, quindi, con modalità non telematiche) e per il numero di tentativi già autorizzati, tenuto conto del fatto che, in tale eventualità, l’arresto delle operazioni di vendita già in corso risulta pregiudizievole per gli interessi dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura ex art. 569, quarto comma, c.p.c., anche tenuto conto dell’esigenza che venga preliminarmente definito un sistema efficiente di gestione dell’accredito e della restituzione delle cauzioni da versarsi telematicamente da parte degli offerenti;
PQM
Letti gli artt. 487, 569 e 591-bis c.p.c.
DISPONE integrarsi l’ordinanza di vendita nei termini di seguito precisati:
1) Portale delle Vendite Pubbliche:
DISPONE che il professionista delegato proceda alla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche (PVP) nei seguenti termini: avviso contenente la descrizione dell’immobile posto in vendita (da redigersi secondo i criteri della pubblicità commerciale), il valore d’asta e l’offerta minima, il termine per la presentazione delle offerte e la data fissata per la vendita; copia dell’ordinanza di vendita e copia dell’avviso di vendita redatto dal professionista delegato epurati dei riferimenti alla persona dell’esecutato; planimetria del bene posto in vendita (se risultante dalla perizia); un numero congruo di fotografie del bene posto in vendita; indicazione dei siti internet ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni per partecipare alla vendita e del nominativo del custode giudiziario.
DETERMINA in favore del professionista delegato
1) fondo spese per il pagamento della pubblicità ex art. 490, primo comma, c.p.c. (Portale delle vendite pubbliche) nella misura corrispondente al contributo di cui all’art. 18-bis del D.P.R. n. 115/2002 per ciascun lotto;
2) fondo spese per il pagamento della pubblicità ex art. 490, secondo e terzo comma, c.p.c. (internet; quotidiano; pubblicità commerciale) già prevista nell’ordinanza di vendita nella misura di euro 2.000,00.
DISPONE che il fondo spese sia versato dal creditore procedente entro trenta giorni (30) dalla richiesta comunicata dal professionista delegato, salvo che – per la pubblicità ex art. 490, secondo e terzo comma, c.p.c. – il pagamento sia assunto ed eseguito direttamente dal creditore;
e per l’effetto:
AUTORIZZA il professionista ad effettuare il pagamento delle somme dovute per le spese di pubblicità sopra indicate mediante prelievo e/o disposizione di bonifico a valere su conto corrente.
2) Vendita Telematica:
DISPONE che il professionista prosegua nell’espletamento delle vendite in conformità alle prescrizioni di cui alla precedente ordinanza e per il numero di tentativi di vendita già autorizzati e, quindi, con modalità analogiche e non telematiche.
3) Richiesta di visita al custode:
DISPONE che il custode assicuri che la disamina dei beni da parte degli offerenti si svolga con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.
DISPONE che il custode assicuri l’evasione tempestiva delle richieste di visita formulate attraverso il Portale delle vendite pubbliche.
Si comunichi a cura della cancelleria
Il giudice dell’esecuzione
Dott. Maria Ludovica Russo
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