ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di esecuzione forzata minacciata
in virtù di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione,
la parte intimata può proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.
615 comma 1 cpc se intende dolersi della totale inesistenza della notificazione
del decreto ingiuntivo ovvero opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
allorquando contesta che la notifica sia avvenuta in modo irregolare così da
non essere stata messa in condizioni di proporre opposizione a decreto
tempestivamente.
Così
si è pronunziata la Corte di Cassazione, terza sezione civile con la
sentenza n.1219 del 22/01/2014, riformando la sentenza di primo grado, che
aveva accolto l’opposizione all’esecuzione, sul presupposto che il decreto
ingiuntivo, in virtù del quale era stato notificato il precetto, non era stato
regolarmente notificato al debitore.
Con la decisione in esame, la
Corte ha ribadito il già consolidato
principio per cui la parte intimata può proporre opposizione all’esecuzione
ovvero opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, la cui scelta dipende dalle eccezioni
che intende sollevare.
Nel caso in cui la parte si duole
della totale inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo e, dunque,
che l’ingiunzione è divenuta inefficace e che non ha acquistato esecutorietà
per mancata opposizione, lo strumento da utilizzare è l’opposizione
all’esecuzione ex art. 615 cpc comma 1 da proporsi innanzi al Giudice
competente per materia o valore e per territorio a norma dell’art. 27 cpc.
Viceversa, nel caso in cui la
parte intimata intende dolersi della irregolarità della notifica e, dunque, di
non averne avuto conoscenza, così da non essere stata messa in grado di
presentare tempestivamente l’opposizione, allora si deve proporre l’opposizione
tardiva a decreto ingiuntivo innanzi al Giudice che lo ha emesso nel termine di
dieci giorni decorrenti dal primo atto di esecuzione.
Testo del provvedimento
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 27736-2007 proposto da:
T. S.P.A. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore, Dott. C. G., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 15, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS)giusta delega in atti;
– ricorrente –
T.V.;
– intimato –
sul ricorso 31796-2007 proposto da:
T.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 61, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
e contro
T. S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 507/2007 del GIUDICE DI PACE di MILAZZO, depositata il 08/09/2007 R.G.N. 344/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
1. La società T. s.p.a., fornitrice di servizi telefonici, nel 2001 chiese ed ottenne dal Giudice di pace di Perugia un decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 291,08 nei confronti del sig. T.V., assumendo di esserne creditrice in virtù di un contratto di fornitura di servizi telefonici con lui stipulato, e da lui non adempiuto.
2. Il decreto ingiuntivo venne messo in esecuzione sei anni dopo, nel 2007, allorchè la T. s.p.a. notificò al sig. T. V. un atto di precetto.
Il sig. T.V. introdusse allora due giudizi nei confronti della società T. s.p.a.:
(-) un giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, dinanzi al Giudice di pace di Perugia;
(-) un giudizio di opposizione all’esecuzione dinanzi al Giudice di pace di Milazzo.
3. Il Giudice di pace di Milazzo, con sentenza 8.9.2007 n. 507, accolse l’opposizione all’esecuzione, ritenendo che il decreto ingiuntivo messo in l esecuzione dalla T.t s.p.a. non fosse mai stato regolarmente notificato al debitore.
Nel corpo della motivazione, ma non nel dispositivo, il Giudice di pace dichiarò altresì “inefficace il decreto ingiuntivo opposto”.
4. La sentenza del Giudice di pace di Milazzo è stata impugnata per cassazione dalla T. s.p.a., per tre motivi. Un quarto motivo è stato proposto dalla società ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
5. Il sig. T.V. ha depositato controricorso, e proposto ricorso incidentale fondato su un solo motivo.
Motivi della decisione
6. Il PRIMO MOTIVO di ricorso.
6.1. Con il primo motivo di ricorso la società T. s.p.a.
allega che la sentenza impugnata sarebbe viziata da violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Espone che, non avendo la T. s.p.a. eletto domicilio nel comune dove aveva sede il giudice dell’esecuzione, la notifica dell’atto di citazione in opposizione sarebbe dovuta avvenire al procuratore costituito del creditore procedente, presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione. Il sig. T.V., invece, si era limitato a depositare il suo atto di opposizione in cancelleria senza notificarlo, in violazione dell’art. 480 c.p.c., comma 3.
6.2. Risulta dagli atti del giudizio di merito, il cui esame è consentito dalla natura del vizio denunciato, che l’atto di citazione in opposizione è stato debitamente notificato al procuratore della T. s.p.a. presso la cancelleria del Giudice di pace di Milazzo (cfr. l’originale della citazione, allegato al fascicolo depositato dal sig. T.V. nel giudizio di primo grado).
Il primo motivo di ricorso è quindi manifestamente infondato.
7. Il SECONDO MOTIVO di ricorso.
7.1. Col secondo motivo di ricorso la T. s.p.a. lamenta “la nullità della sentenza o del procedimento”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.
Espone che il Giudice di pace ha dichiarato, nella motivazione della sentenza impugnata, di ritenere che “l’opposizione vada accolta e dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto”.
Tuttavia, secondo la ricorrente, il sig. T.V. con l’opposizione all’esecuzione non aveva affatto domandato che venisse dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo posto a fondamento dell’esecuzione, ma aveva domandato che venisse accertata l’insussistenza del credito azionato dalla T. s.p.a.
Di qui la nullità della sentenza, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).
7.2. Risulta dall’atto di opposizione a precetto, che in questa sede può essere esaminato in considerazione della natura processuale del vizio denunciato dal ricorrente, che il sig. T.V. addusse a fondamento dell’opposizione, tra gli altri motivi, l’inefficacia del decreto ingiuntivo ottenuto dalla Teleunit s.p.a., a causa della sua irregolare notificazione.
Non vi fu, pertanto, alcuno iato tra petitum e decisum. Nè rileva che il Giudice di pace abbia omesso di pronunciarsi sulle altre domande di accertamento proposte dall’opponente, a causa della natura assorbente del vizio per il quale il Giudice di pace ritenne di accogliere l’opposizione. L’accoglimento di una questione preliminare, infatti, esimeva il giudicante dall’esaminare le ulteriori doglianze formulate dall’opponente, in virtù del generale principio frustra decisum, quod decisum non relevat, di cui è chiara espressione nell’art. 276 c.p.c., comma 2, e art. 278 c.p.c., comma 2.
8. Il TERZO MOTIVO di ricorso.
8.1. Col terzo motivo di ricorso la T. s.p.a. lamenta la violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3.
Espone che il vizio di notificazione del decreto ingiuntivo non può essere fatto valere con l’opposizione a precetto, ma solo con l’opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 650 c.p.c.. Il Giudice di pace pertanto, avrebbe violato gli artt. 615, 644 e 650 c.p.c., decidendo una opposizione che non poteva essere proposta.
8.2. Il motivo è fondato.
Quando l’esecuzione forzata è minacciata in virtù di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione, la parte intimata dispone in teoria di due strumenti di difesa.
8.2.1. Nel caso in cui si dolga della totale inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, può proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, dinanzi al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’art. 27 c.p.c.. Questo mezzo è necessario quando la parte opponente nega che in suo confronto sia mai stata eseguita un’operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale: sostiene, perciò, che l’ingiunzione è divenuta inefficace (art. 644 cod. proc. civ.) e non ha acquistato esecutorietà per la mancanza dell’opposizione.
8.2.2. Nel caso, invece, in cui la parte intimata intenda dolersi non già dell’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, ma della sua irregolarità, il mezzo messole a disposizione dall’ordinamento è l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, di cui all’art. 650 c.p.c., che va proposta dinanzi al giudice che lo ha emesso. Con questo mezzo, la parte opponente non contesta che la notificazione sia stata eseguita, ma sostiene che è stata fatta in modo irregolare e che perciò non ne ha avuto conoscenza, sicchè non è stata posta in grado di presentare opposizione al decreto tempestivamente (art. 641 c.p.c., comma 1, e art. 645 c.p.c.).
Quest’opposizione non può essere proposta oltre il termine di dieci giorni, decorrente dal primo atto di esecuzione (art. 650 c.p.c., comma 3).
8.3. Da ciò consegue che il debitore esecutato non può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., se a fondamento della stessa invochi una nullità della notificazione del decreto; per converso non può proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., se a fondamento di essa denunci l’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo.
Questi principi, affermati per la prima volta da Sez. 3, Sentenza n. 5884 del 14/06/1999 (Rv. 527446), sono stati in seguito condivisi dall’autorità delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 9938 del 12/05/2005, Rv. 582806), e sono divenuti infine ius receptum nella giurisprudenza di legittimità (nello stesso senso, ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 15892 del 07/07/2009, Rv. 608806; Sez. 3, Sentenza n. 8011 del 02/04/2009, Rv. 607885; Sez. 3, Sentenza n. 18847 del 09/07/2008, Rv. 604400; Sez. 3, Sentenza n. 10495 del 01/06/2004, Rv. 573331; Sez. 1, Sentenza n. 10183 del 26/07/2001, Rv.548488).
8.4. Nel caso di specie, è la stessa parte controricorrente ad ammettere (cfr. il controricorso, pag. 8, quarto capoverso, e pag.12, secondo capoverso) che la notificazione del decreto ingiuntivo era affetta da un vizio che ne comportava non la totale inesistenza, ma la giuridica nullità, a causa del mancato invio al destinatario dell’avviso dell’avvenuto deposito dell’atto nell’ufficio postale, a causa della assenza del destinatario. Da ciò discende che, in virtù dei principi esposti ai pp. precedenti, il sig. T.V. avrebbe dovuto far valere tale vizio con l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., e non con l’opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., la quale era pertanto improponibile.
9. Il QUARTO MOTIVO di ricorso.
9.1. Col quarto motivo di ricorso la T. s.p.a. ha allegato che, sull’esistenza del credito posto a fondamento del precetto si è formato il giudicato, in conseguenza del rigetto, da parte del Giudice di pace di Perugia, dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig. T.V.. Ha soggiunto che il giudicato si è formato dopo il deposito della sentenza impugnata in questa sede e dopo la proposizione del ricorso per cassazione, sicchè la relativa eccezione poteva essere sollevata anche in sede di legittimità.
9.2. Tale motivo è teoricamente ammissibile, avendo ripetutamente affermato questa Corte (anche a Sezioni Unite) che l’esistenza del giudicato esterno, ove sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, può essere dedotta e documentata fino all’udienza di discussione (Sez. 3, Sentenza n. 1883 del 27/01/2011, Rv. 616403; Sez. 1, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010, Rv. 615854; Sez. 3, Sentenza n. 5360 del 05/03/2009, Rv. 606957; Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589695).
L’esame del motivo tuttavia resta assorbito dall’accoglimento del terzo motivo di ricorso. La ritenuta improponibilità dell’opposizione all’esecuzione, infatti, preclude la possibilità di esaminarne il merito, e quindi l’esistenza del giudicato.
10. Il ricorso incidentale.
10.1. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il sig. T. V. lamenta sia la nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., n. 4), sia la violazione di legge, sia la “omessa valutazione di punto di diritto”, per avere la sentenza di merito omesso di pronunciarsi sulla sua eccezione di prescrizione del credito vantato dalla T. s.p.a..
10.2. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del ricorso principale: ed infatti anche la prescrizione del credito è questione attinente il merito dei rapporti tra creditore e debitore, da farsi valere con l’opposizione al decreto ingiuntivo, e non con l’opposizione agli atti esecutivi.
11. Le spese.
11.1. Il presente giudizio, per quanto attiene la disciplina delle spese, è soggetto alle previsioni di cui all’art. 92 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 1.
Tali modifiche infatti, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della legge cit., si applicano ai giudizi introdotti dopo la data della sua entrata in vigore. La L. n. 69 del 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009, è entrata in vigore il 4 luglio 2009, e quindi successivamente all’introduzione del presente giudizio, avvenuta con atto notificato il 27.3.2007.
11.2. Nei giudizi soggetti ratione temporis alle previsioni dell’art. 92 c.p.c. precedenti le modifiche introdotte nel 2009, ove manchi una soccombenza reciproca, la compensazione delle spese può essere disposta non solo quando ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”, ma anche soltanto quando sussistano “giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione” (come stabiliva l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. (a), applicabile con effetto dal 1 marzo 2006, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della stessa legge, nel testo modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 quater, comma 2, convertito nella L. 23 febbraio 2006, n. 51).
11.3. Nel presente giudizio ritiene questa Corte che la qualità delle parti (una società per azioni da un lato; una persona fisica dall’altro); il contenuto economico della controversia (290 Euro); il titolo dell’obbligazione dedotta in giudizio (un contratto c.d. “di massa”); la circostanza che la società T. s.p.a. abbia comunque ottenuto in altra sede il definitivo riconoscimento delle proprie ragioni con sentenza passata in giudicato, costituiscano nel loro complesso ed unitariamente valutati giusti motivi per la compensazione delle spese del presente e dei precedenti gradi di giudizio, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 2. Resta, fermo, ovviamente, il diritto della T. s.p.a. alla ripetizione delle spese eventualmente pagate al sig. T.V. in esecuzione della sentenza di primo grado, le quali costituiscono un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
la Corte di cassazione, visto l’art. 382, comma terzo, c.p.c:
-) accoglie il ricorso principale;
-) cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
-) dichiara assorbito il ricorso incidentale;
-) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014
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