ISSN 2385-1376
Testo massima
Il debitore esecutato non deve pagare un corrispettivo per il godimento del bene pignorato per il quale è stato autorizzato ex art. 560 cpc ad abitarlo.
Così si è espresso il Tribunale di Taranto nella persona del giudice dott. Claudio Casarano, che, decidendo sull’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il diniego del Giudice dell’Esecuzione di porre a carico del debitore il pagamento di un’indennità per l’occupazione dell’immobile pignorato, ha ritenuto che l’art. 560 cpc costituisce una norma di salvaguardia del diritto di abitazione riconosciuto al debitore, ove a tanto autorizzato dal Giudice dell’Esecuzione, prevalente rispetto al contrapposto diritto dei creditori della procedura esecutiva a veder aumentato l’ammontare del ricavato e limitato al periodo di tempo che intercorre tra il pignoramento e la vendita coattiva.
Non sarebbe corretto continua il Tribunale parlare di occupazione del bene da parte dei debitori, perché l’abitazione è autorizzata dal Giudice dell’Esecuzione, né imporre il pagamento di un’indennità di occupazione, perché non prevista dal codice di rito.
La sentenza in esame affronta il problema dell’autorizzazione ad abitare nell’immobile disciplinata dall’art. 560 cpc, che prima della riforma stabiliva che il Giudice potesse consentire al debitore a continuare ad abitare nell’immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui e alla sua famiglia, mentre nella nuova formulazione ha eliminato il riferimento al concetto di stretta necessità abitativa limitandosi a prescrivere la richiesta di autorizzazione.
Si discute se il debitore debba o meno formalizzare la richiesta di autorizzazione ad abitare nell’immobile, tanto che in giurisprudenza si è affermato che la mancata richiesta di autorizzazione non costituisce violazione tale da giustificare la sostituzione del custode. Tuttavia, tale richiesta appare necessaria onde consentire al Giudice una valutazione circa l’opportunità di concedere l’autorizzazione in ragione delle esigenze del processo.
Il Giudice, infatti, nell’autorizzare il debitore ad impiegare a fini abitativi l’immobile, deve effettuare una valutazione comparativa degli interessi delle parti, privilegiando il diritto all’abitazione rispetto a quello economico, per cui ove tali interessi vengano meno, il Giudice deve provvedere alla sua revoca.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 543/2014