Provvedimento segnalato dall’Avv. Giuseppe Peritore del Foro di Agrigento
Le spese in prededuzione sono “spese necessarie” del processo esecutivo, ex art 8 DPR 115/2002, e, ove onorate dal custode con i fondi della procedura, è prevista la loro prededucibilità nel senso che l’importo relativo non entrerà a far parte dell’attivo, mentre dovranno essere rimborsate ex art 2770 c.c. al creditore che le abbia corrisposte in ottemperanza al provvedimento del giudice dell’esecuzione che ne abbia posto l’onere di anticipazione a suo carico.
La prededucibilità delle somme anticipate dal terzo occupante sine titulo l’immobile pignorato non può essere riconosciuta neanche sotto il profilo dell’ingiustificato arricchimento della massa dei creditori, in quanto somme astrattamente anticipate dal terzo occupante sine titulo mai autorizzate dagli organi della procedura esecutiva.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Agrigento, Giudice Vitalba Pipitone, con l’ordinanza del 24 gennaio 2021.
Nel corso di un procedimento esecutivo un terzo occupante sine titulo richiede il pagamento della somma di euro € 631.548,00 relativamente alla spese effettuate per la sistemazione dell’immobile.
Il Giudice, accogliendo le difese del creditore, ha dichiarato inammissibile la richiesta perché non rientranti tra le spese ex art 2770 c.c nemmeno il profilo dell’ingiustificato arricchimento della massa dei creditori, osservando che in ogni caso non erano mai state autorizzate dagli organi della procedura esecutiva.
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