Provvedimento segnalato dall’Avv. Paolo Puliti del foro di Prato.
Nella procedura esecutiva ordinaria non è obbligatoria la notifica al debitore dell’avviso di vendita, attese che la legge ne impone l’obbligo della notifica al solo al creditore iscritto non intervenuto in udienza.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Pavia, Dott. Andrea Balba, con ordinanza del 18.09.2017.
Nella fattispecie in esame, il debitore esecutato di un immobile pignorato proponeva opposizione avverso l’aggiudicazione del bene sul presupposto che il verbale di vendita non gli era stato notificato dal delegato alla vendita
Resisteva in giudizio il creditore procedente ed l’aggiudicatario, che sostenevano la non obbligatorietà della notifica dell’avviso di vendita, rappresentando la tardività dell’opposizione in quanto le chiavi del bene erano state consegnate direttamente dalla proprietaria dell’immobile la quale non aveva eccepito nulla in proposito.
Il Giudice dell’Esecuzione ha precisato che il debitore esecutato non ha diritto a ricevere la comunicazione del provvedimento della delega al professionista, né dell’avviso di vendita e/o della aggiudicazione in quanto solo nelle procedure esattoriali è previsto la notifica al debitore.
L’unico obbligo in relazione all’avviso di vendita è rappresentato dalla notifica al creditore ipotecario, non intervenuto.
Per tale ragione, il Giudice ha rigettato l’opposizione, fissando il termine a comparire per l’introduzione del giudizio di merito.
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