Relativamente al mancato deposito da parte del creditore della nota di trascrizione del pignoramento entro il termine di quindici giorni, l’art. 557 c.p.c. non commina esplicitamente la sanzione dell’inefficacia del pignoramento nel caso in cui la nota di trascrizione sia depositata successivamente al decorso del termine di quindici giorni dalla riconsegna da parte del conservatore dei registri immobiliari.
L’interpretazione proposta dalla Corte di Cassazione n.4751/2016 – che in un obiter dictum affermerebbe che il deposito della nota di trascrizione del pignoramento dovrebbe avvenire nel termine di quindici giorni dalla riconsegna da parte del conservatore anche nel caso in cui alla trascrizione provveda il creditore – non appare persuasiva proprio alla luce del dettato dell’ultimo comma dell’art. 557 c.p.c., laddove la sanzione dell’inefficacia è ricollegata unicamente all’omesso deposito della nota di iscrizione a ruolo, dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto. Difficilmente, infatti, può reputarsi attribuibile ad una “dimenticanza” del legislatore la mancata inclusione nell’elenco della nota di trascrizione del pignoramento.
Argomentando diversamente, del resto, si imporrebbe al creditore pignorante un’ulteriore ipotesi di decadenza non espressamente prevista dalla legge, in violazione del principio della tipicità e tassatività delle nullità nel processo esecutivo, introducendovi così un elemento di incertezza. In assenza di un’esplicita sanzione in tal senso, quindi, deve ritenersi, analogamente a quanto accadeva nel vigore della precedente disciplina, che il termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento (“appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”) sia ordinatorio, con la conseguenza che al deposito tardivo non possa seguire la declaratoria di inefficacia del pignoramento.
Questa è una parte del percorso motivazionale del Tribunale di Piacenza, Giudice Stefano Aldo Tiberti, espresso con la sentenza n. 541 del 21/08/2019.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno