Nell’esecuzione forzata il termine art. 557 cpc per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento è ordinatorio.
Il momento ultimo del deposito di tale nota non può che ravvisarsi nella data di deposito della documentazione ipocatastale, attraverso la quale il Giudice dell’Esecuzione è chiamato a verificare, con riferimento al ventennio antecedente alla trascrizione del pignoramento, l’esistenza di ulteriori formalità pregiudizievoli e della continuità dei passaggi di proprietà.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Paone, con la sentenza n. 450 del 19/06/2019.
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