Testo massima
È legittimamente avviata la procedura esecutiva se all’atto di pignoramento nessuna formale comunicazione del decreto di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo posto in esecuzione era stata effettuata nei confronti della creditrice procedente in mancanza degli adempimenti relativi alla comunicazione del decreto reso inaudita altera parte secondo le prescrizioni del codice di rito di cui agli artt. 136 e ss cpc, nonché art. 45 e ss disposizioni di attuazione.
Così si è pronunziato il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica decidendo sull’eccezione proposta dal debitore di illegittimità del pignoramento mobiliare eseguito in suo danno, stante la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo azionato sospeso con ordinanza resa inaudita altera parte prima dell’avvio dell’azione esecutiva ma comunicata successivamente.
La sentenza affronta il problema della decorrenza degli effetti dell’ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo resa fuori udienza, che nel caso in esame è stato risolto ritenendo che l’ordinanza produce i suoi effetti dal momento della comunicazione alle parti.
Tale principio non è, tuttavia, condivisibile.
Contrariamente a quanto afferma il Tribunale di Benevento, infatti, l’ordinanza di sospensione viene in esistenza nel momento in cui è resa con una delle forme indicate nel primo comma dell’art. 134 cpc mentre la comunicazione, richiesta dal secondo comma della norma, non è elemento di validità del provvedimento, ma è presupposto per il valido compimento degli atti successivi alla pronuncia dell’ordinanza stessa.
Del resto, così si è pronunziata la Corte di Cassazione- sez. III civile con la sentenza n. 2487 del 6/3/1998, che, decidendo sul ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva confermato la decisione di primo grado con cui era stata dichiarata l’illegittimità della procedura esecutiva, avviata in forza di un decreto ingiuntivo la cui provvisoria esecuzione era stata sospesa con provvedimento emesso fuori udienza comunicato dopo la notifica dell’atto di precetto, ha così statuito:
“L’ordinanza, infatti, viene in esistenza nel momento in cui è resa con una delle forme indicate nel primo comma del citato articolo (134 cpc) mentre la comunicazione, richiesta dal secondo comma della norma, non è elemento di validità del provvedimento, ma è presupposto per il valido compimento degli atti successivi alla pronuncia dell’ordinanza stessa”.
Testo del provvedimento
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