ISSN 2385-1376
Testo massima
Il termine per il deposito della certificazione notarile può essere prorogato solo qualora sussistano giusti motivi, nei quali sulla base dei concetti elaborati dalla giurisprudenza possono rientrare i fatti, indipendenti dalla volontà dei creditori, che rendano impossibile o particolarmente gravosa la produzione dei documenti nei termini previsti dalla norma, ovvero quelli legati alla richiesta proveniente dal debitore, fondata sulla circostanza che siano in corso pagamenti non ancora esaustivi o che pendano trattative di bonario componimento.
Così si è pronunziato il Tribunale di Napoli nella persona del Giudice dell’Esecuzione dr. Salvatore Di Lonardo, che ha rigettato la richiesta di proroga del termine per il deposito della certificazione notarile avanzata dal creditore procedente, ritenendo che nella stessa non erano ravvisabili, né prospettati dalla parte, i presupposti per la sua concessione.
L’ordinanza in esame è coerente con quanto previsto dall’art. 567 cpc, che dispone la prorogabilità del termine di ulteriori centoventi giorni per il deposito dell’estratto del catasto, nonché dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato ovvero di un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari “per giusti motivi”.
È sorta, subito dopo la riforma legislativa che ha modificato la citata norma, la necessità di individuare le condizioni in presenza delle quali la proroga possa essere accordata e di stabilire la corretta interpretazione della locuzione “giusti motivi”.
Si è ritenuto che rientrano tra i giusti motivi i ritardi comprovati degli uffici che hanno il compito di rilasciare i documenti, la difficoltà di produrre un numero elevato di documenti, la rinunzia del creditore procedente che impedisce al creditore intervenuto munito di titolo di provvedere tempestivamente al deposito e, comunque, più in generale, i fatti indipendenti dalla volontà dei creditori, che rendano impossibile o particolarmente gravosa la produzione dei documenti nei previsti dalla norma.
La richiesta di proroga deve essere motivata e corroborata dalla documentazione volta a dimostrare che il mancato tempestivo deposito dei documenti è dipeso da un fatto non imputabile ovvero dal ritardo della pubblica amministrazione e deve essere presentata prima della sua scadenza, in quanto, decorso il termine, si produce automaticamente l’inefficacia del pignoramento, che non può essere sanata da una richiesta di proroga successiva, tenuto conto che il provvedimento di estinzione ha solo una funzione dichiarativa.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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