ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel regime della comunione legale dei beni, la costruzione realizzata durante il matrimonio di entrambi i coniugi sul suolo personale ed esclusivo di uno solo di essi, stante la operatività del regime dell’accessione, appartiene esclusivamente a quest’ultimo e non costituisce, pertanto, oggetto della comunione legale, ai sensi dell’art. 177 comma 1 lett.a) cc, operando in tale ipotesi la tutela del coniuge non proprietario non già sul piano del diritto reale, bensì sul piano obbligatorio, per cui comporterà a questi un diritto di credito ai sensi dell’art. 936 comma 2 cc.
Così si è pronunziato il Tribunale di Benevento, nella persona del Giudice dell’Esecuzione, dott.ssa Maria Letizia D’Orsi, che ha rigettato la richiesta di sospensione avanzata dal terzo opponente ex art. 619 cpc, che aveva dedotto l’illegittimità della procedura esecutiva proposta nei confronti di uno dei coniugi ed avente ad oggetto la piena proprietà dell’immobile, costruito sul terreno già ad esso appartenente in forza di atto di donazione, sul presupposto che il pignorato, costruito con i proventi di entrambi, era stato gestito nella comune convinzione che appartenesse pro indiviso ad i coniugi in regime di comunione legale dei beni.
Con l’ordinanza in esame, il Tribunale affronta il problema dei beni esclusi della comunione legale dei coniugi, statuendo, in applicazione dell’art. 179 cc, che i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione sono beni personali del coniuge, salvo che nell’atto di liberalità non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione.
Consegue che se il bene donato non rientra nella comunione, allora la costruzione su di esso effettuata è di proprietà esclusiva del coniuge e tanto a mente di quanto dispone l’art.934 cc in tema di accessione, che si applica anche nel caso di costruzione del manufatto da parte di entrambi i coniugi sul terreno di proprietà di uno dei due.
Il principio espresso dal Tribunale è condivisibile e confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Si è ritenuto, infatti, che “il “sostegno morale” fornito alla famiglia durante la costruzione di una casa non basta al coniuge per acquisirne la comproprietà“, in quanto le disposizioni sull’accessione prevalgono sulla disciplina che regola i rapporti patrimoniali degli sposi, per cui al coniuge non intestatario è riconosciuto il diritto di ripetere nei confronti dell’altro quanto eventualmente speso per la costruzione. (cfr. Cassazione sezione I civile Sentenza 30 settembre 2010 n. 20508).
Trattasi di un acquisto della proprietà a titolo originario che attribuisce il diritto di proprietà esclusiva della costruzione a favore del proprietario del suolo senza la necessità di una apposita manifestazione di volontà con la sola deroga nel caso di manifestazione di volontà, con la sola deroga nel caso di un eventuale contrario accordo dei coniugi, impediente l’accessione della costruzione al suolo, quale quello costitutivo del diritto di superficie che, però, deve precedere necessariamente l’edificazione della costruzione, operando l’accessione “ipso iure” e che per essere opponibile deve essere correttamente ed opportunamente pubblicizzato per i diritti dei terzi.
Ne consegue che la tutela del coniuge non proprietario del suolo opera non sul piano del diritto reale (non potendo quegli vantare, in mancanza di uno apposito titolo o di una specifica disposizione di legge, alcun diritto di comproprietà, nemmeno superficiaria, sulla costruzione), bensì su quello meramente obbligatorio (nel senso che va a lui riconosciuto un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione), senza che a diversa conclusione possa condurre la tacita abrogazione della presunzione muciana di cui all’art. 70 della legge fallimentare, operando le due norme su piani affatto diversi e tra loro non omogenei (cfr. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile- Sentenza del 22 aprile 1998, n. 4076).
In altri termini, dunque, l’esclusione dalla comunione legale risulta giustificata dalla considerazione che tali acquisti si concretano in incrementi, di natura reale ed in virtù della forza espansiva del diritto di proprietà immobiliare prevista dalla particolare disposizione di cui all’art. 934 c.c., beni già oggetto di proprietà personale ex art. 179 co. 1 lett. a).
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 552/2014