ISSN 2385-1376
Testo massima
È provvisoriamente esecutivo anche il capo della sentenza contenente la condanna alle spese del giudizio anche nel caso in cui la sentenza accolga azioni non di condanna oppure rigetti qualsiasi tipo di domanda.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n.7198 del 27/03/2014, riformando la sentenza di appello, che aveva dichiarato l’illegittimità dell’esecuzione avviata in forza della sentenza contenente la condanna accessoria alla rifusione delle spese processuali sul presupposto, che, essendo di mero rigetto, non riportava statuizioni di condanna nel merito e quindi non poteva ritenersi provvisoriamente eseguibile.
Con la pronunzia in esame la Corte ha confermato l’orientamento per il quale ai sensi dell’art. 282 cpc, nella formulazione novellata dall’art. 33 della legge 535 del 1990, che ha introdotto nell’ordinamento la regola dell’immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengono una condanna, compreso il capo contenente la condanna alle spese del giudizio, anche nei casi in cui la sentenza accolga azioni non dio condanna oppure rigetti qualsiasi tipo di domanda.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 223/2014