ISSN 2385-1376
Testo massima
“Le spese della fase sommaria della opposizione sulla richiesta di sospensione possono essere liquidate dal Giudice dell’Esecuzione e in tal caso seguono la soccombenza, in quanto la cognizione piena a seguito della fase camerale del giudizio di opposizione ex art. 185 disp.att. cpc e, quindi, del sub procedimento di sospensione, è ora, secondo l’art. 616 comma 2 cpc, meramente eventuale, perché è rimesso alla parte di valutare se iscrivere o meno la causa a ruolo contenzioso e dare corso alla cognizione piena”.
Così si è espresso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice dell’Esecuzione, dott.ssa Ludovica Russo, che ha rigettato la richiesta di sospensione della procedura esecutiva proposta dal debitore esecutato con condanna alle spese.
Il principio è conforme a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con precedenti pronunzie (da ultimo Cass. Civ. sez. III 23/7/2009 n. 17266 e 27/10/2012 n.22503) e trova la sua ratio nella circostanza che la cognizione piena, a seguito della fase camerale del giudizio di opposizione ex art. 185 disp.att. cpc e, quindi, del sub procedimento di sospensione, è ora, secondo l’art. 616 comma 2 cpc, meramente eventuale, perché è rimessa alla parte la valutazione se iscrivere o meno la causa a ruolo contenzioso e dare corso alla cognizione piena.
Di conseguenza il provvedimento che nega l’opposizione, indipendentemente dall’applicabilità dell’art. 669 septies commi 2 e 3 cpc, ha l’attitudine di definire la vicenda davanti al Giudice dell’Esecuzione nel caso in cui l’opposizione non venga iscritta a ruolo contenzioso o non segua nel termine perentorio di cui all’art. 616 comma 2 cpc, per cui si presta ad essere ricondotto al concetto espresso dall’art. 91 cpc.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 589/2013