ISSN 2385-1376
Testo massima
Per effetto della fusione per incorporazione la società incorporata non si è estinta, né per effetto della fusione è sorto un nuovo soggetto giuridico distinto sa quello incorporato ma si è verificata solo una vicenda modificativa in forza della quale la società risultante dalla fusione prosegue in tutti i rapporti anteriori alla fusione.
Così si è pronunziato il Tribunale di Napoli Giudice dell’Esecuzione dr. Anna Giorgia Carbone, rigettando la richiesta di sospensione della procedura esecutiva avanzata dai debitori esecutati sul presupposto del difetto di legittimazione ad agire e del difetto di titolarità del credito.
L’ordinanza in esame affronta il problema della fusione per incorporazione della società titolare del credito in altra società incorporante durante la pendenza del processo esecutivo e si pone il linea con i precedenti giurisprudenziali ed in particolare con la sentenza della Corte di Cassazione n. 6058 del 18/4/2012 secondo cui la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, nè crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo – modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo, verificandosi un mutamento formale di un’organizzazione societaria già esistente, per cui la società incorporata sopravvive in tutti i suoi rapporti alla vicenda modificativa nella società incorporante.
È da premettere che l’istituto è stato oggetto della riforma del diritto societario, avvenuta con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366, e quelle successive, che tra l’altro ha eliminato quale effetto naturale della fusione l’estinzione della società incorporata.
È da segnalare che – già prima della riforma – l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 4679/02; Cass. n. 10595/01) era quello di ritenere che la fusione per incorporazione realizzasse una successione a titolo universale corrispondente alla successione “mortis causa” e producesse gli effetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che diveniva il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati.
Successivamente alla riforma e a seguito della nuova formulazione dell’art.2504 bis cc, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, valorizzando la lettera della disposizione, che non contiene più il riferimento all’effetto estintivo e sottolinea che la società che risulta dalla fusione o quella incorporante prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, ha affermato che la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, nè crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione in senso stretto, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione.
Si verifica, dunque, una vicenda meramente evolutivo – modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (Cfr. ordinanza n. 2637/2006 seguita da Cass. Civ. n. 14526/2006), con la conseguenza che la fusione secondo la nuova norma è una mera modifica che lascia sopravvivere tutte le società partecipanti alla fusione, sia pure con un nuovo assetto organizzativo reciprocamente modificato, e senza alcun effetto successorio ed estintivo, attuandosi il semplice mutamento formale di un’organizzazione societaria già esistente.
Consegue che:
-la fusione non genera alcun mutamento nella titolarità dei rapporti giuridici anche se posti in essere prima della fusione, restando la sostituzione nella titolarità dei rapporti pregressi limitata ai soli rapporti che in precedenza facevano capo alle società incorporate;
-l’originaria società intervenuta nel processo esecutivo, essendo sempre società incorporante, non può ritenersi estinta, con la conseguente validità della procura alle liti da questa rilasciata al legale costituito.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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