ISSN 2385-1376
Testo massima
In caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l’estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall’art. 2855 cc, comma 2, è limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori, dovendosi ritenere l’espressione “capitale che produce interessi” circoscritto ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo.
Mentre ai sensi dell’art. 2855 cod. civ., comma 3 sono assistiti dal privilegio ipotecario pure gli interessi di qualunque natura – e cioè, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori – ed al tasso legale via via vigente, maturati successivamente all’annata in corso al momento del pignoramento (ovvero in caso di credito azionato con intervento nel processo esecutivo, al momento di questo) fino alla vendita del bene oggetto di ipoteca.
Così ha statuito la Corte di Cassazione, Sezione Terza, con la sentenza del 31.10.2014 decidendo il ricorso proposto avverso la sentenza emessa a definizione dell’opposizione ex art. 512 cpc, che, confermando il progetto di distribuzione approvato dal Giudice dell’esecuzione, non aveva riconosciuto all’opponente il privilegio ipotecario sugli interessi di mora, calcolati al tasso convenzionale, maturati nel triennio di cui all’art. 2855 comma 2 cc e sugli interessi legali maturati dopo il compimento dell’annata in corso alla data del pignoramento e fino alla data della vendita.
In particolare, la Corte è stata chiamata a decidere la questione relativa all’interpretazione della disposizione di cui all’art. 2855 cc e precisamente se iscritta ipoteca per un capitale, l’estensione del privilegio ipotecario degli interessi secondo le condizioni indicate dalla norma abbia ad oggetto interessi di qualunque natura ovvero sia limitata ad interessi corrispettivi con conseguente esclusione di quelli moratori e se gli interessi legali successivi all’annata in corso e fino alla vendita, quando hanno natura moratoria e non corrispettiva, siano esclusi dal privilegio ipotecario previsto dal terzo comma.
Con la pronunzia in esame è stato confermato il principio maggioritario già espresso con altre decisioni (cfr. tra le altre, Cass. n. 21998/11; n. 18312/07; n. 10070/99, n. 8657/98) secondo il quale il privilegio ipotecario riconosciuto al comma 2 dell’art. 2855 cc deve intendersi limitato ai soli interessi corrispettivi, con esclusione, dunque, degli interessi moratori, contrariamente a quello previsto dal successivo comma 3, che comprende gli interessi di qualunque natura siano essi corrispettivi o moratori – ed al tasso legale via via vigente, maturati successivamente all’annata in corso al momento del pignoramento (ovvero in caso di credito azionato con intervento nel processo esecutivo, al momento di questo) fino alla vendita del bene oggetto di ipoteca (cfr. ultimo Cass. n. 775/13 e n. 17044/14).
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 623/2014