Provvedimento segnalato dall’Avv. Antonio Sansonetti del Foro di Lecce
Il mancato deposito della nota di trascrizione non è espressamente sanzionato con l’inefficacia del pignoramento. Tale circostanza appare essere una conseguenza della scelta consapevole del legislatore che ha inteso non addossare al creditore le conseguenze del mancato rispetto di un termine perentorio che potrebbe dipendere da causa non imputabile al creditore stesso. In sostanza si può sostenere che, con l’iscrizione a ruolo, il creditore deve depositare l’atto di pignoramento notificato e la relativa nota, oltre al titolo esecutivo e precetto; ove non venga depositata la nota di iscrizione, tale deposito è possibile anche in un momento successivo, purchè prima che sia disposta la vendita.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Lecce, Giudice Sergio Memmo, con l’ordinanza del 10.05.2019.
Con provvedimento del 31.01.2019, il G.E. del Tribunale di Lecce ha dichiarato l’inefficacia del pignoramento immobiliare ex art. 557 cpc, rilevando come la trascrizione non avesse rispettato i termini previsti dalla norma in oggetto essendo la stessa stata depositata dopo l’istanza di vendita. Su questi due punti verte la pronuncia del Giudice dell’Esecuzione che è stata presa in esame.
Quanto alla questione del tardivo deposito della nota di trascrizione, l’Organo giudicante non ritiene convincente l’interpretazione fornita dalla Cassazione (sent. n. 4751 dell’11.03.2016) degli artt. 555 e 557 c.p.c, secondo i quali il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto vengono depositati oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore. La circostanza che non si faccia espresso riferimento, anche al mancato deposito della nota di trascrizione, non esclude che anche tale adempimento sia previsto nello stesso termine a pena di inefficacia del pignoramento.
Il Giudice ritiene che alla trascrizione del pignoramento possano provvedere l’ufficiale giudiziario e il creditore procedente. In entrambi i casi il creditore ha l’onere di depositare presso la cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione, oltre alle copie dell’atto di pignoramento e di titolo esecutivo e precetto, anche la copia conforme della nota di trascrizione. Per tale adempimento il legislatore ha previsto un duplice termine: entro 15 giorni dall’atto di pignoramento, nell’ipotesi in cui alla trascrizione procede l’ufficiale giudiziario; o appena sia avvenuta la restituzione da parte del conservatore dei registri immobiliari, nel caso in cui trascrizione sia compiuta dal creditore pignorante. Il mancato deposito della predetta nota, tuttavia, non è espressamente sanzionato con l’inefficacia del pignoramento, perché il legislatore non ha voluto addossare al creditore le conseguenze del mancato rispetto di un termine perentorio che potrebbe dipendere da causa non imputabile a lui.
A tale ricostruzione, fra l’altro, era pervenuta precedentemente la Cassazione (sent. n. 7998 del 20.04.2015), affermando che “la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene”. Ragion per cui, l’interpretazione fornita dalla Suprema Corte nel 2016 è stata contestata dal G.E. del Tribunale di Lecce, in quanto determinerebbe ampi margini di incertezza in ordine al momento da cui far decorrere il termine di 15 giorni, atteso che frequentemente dalla stessa nota di trascrizione non risulta la data in cui il documento è stato consegnato dal conservatore al creditore precedente.
Per questi motivi, ritenendo che alla sola nota di trascrizione non è ricollegato alcun effetto sanzionatorio (in termini di inefficacia del pignoramento) purchè il deposito telematico della stessa avvenga prima che sia disposta la vendita del bene pignorato, il G.E. modificando il precedente orientamento, ha revocato il provvedimento di inefficacia e disposto la prosecuzione della procedura esecutiva.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESECUZIONE: IL TARDIVO DEPOSITO DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE NON DETERMINA L’INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
ESSO PUÒ AVVENIRE FINO ALLA PRONUNCIA DELL’ORDINANZA DI VENDITA
Ordinanza | Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Michele Di Martino | 15.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzionetardivo-deposito
ESECUZIONI IMMOBILIARI: IL CREDITORE DEVE DEPOSITARE COPIA CONFORME DI TITOLO, PRECETTO E PIGNORAMENTO ENTRO QUINDICI GIORNI
IL DEPOSITO DI COPIA PER IMMAGINI, BENCHÈ IDONEO A RAGGIUNGERE LO SCOPO, DETERMINA L’INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Cesare De Sapia | 29.06.2016 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzioni-immobiliari-il-creditore-deve-depositare-copia-conforme-di-titolo-precetto-e-pignoramento-entro-quindici-giorni
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