Provvedimento segnalato dall’Avv. Marika Miceli del Foro di Roma
In tema di pubblicità immobiliare, una volta redatta la nota, ed avvenuta la trascrizione sulla sua base, il contenuto della pubblicità-notizia è solo quello da essa desumibile e, su chi della notizia si avvale (almeno agli effetti delle conseguenze che la legge ricollega alla trascrizione in punto di circolazione dei beni immobiliari), non incombe alcun onere di controllo ulteriore.
L’autosufficienza della nota subisce però pesanti deroghe proprio in relazione allo statuto della comunione legale. Infatti, a seguito della storica riforma del diritto di famiglia, che ha introdotto l’annotazione di cui all’art.162 cc e soppresso l’ultimo comma dell’art.2647 cc vecchio testo, il sistema della pubblicità può definirsi “binario”: il potere di disporre di un bene immobile, in particolare, non può più accertarsi, unicamente, dall’esame dei registri immobiliari, ma dalle risultanze di questo integrate dalle visure dei registri dello stato civile del dante causa.
Nel caso in cui entrambi i coniugi in comunione legale abbiano partecipato all’atto, non si è mai dubitato che sia corretta la trascrizione in capo a ciascuno dei coniugi del titolo per la metà e quindi congiuntamente per l’intero, come pianamente risulta dalla circolare n. 128 del 2.5.1995 del Ministero delle Finanze Dip. Territorio Catasto, pubblicata a seguito della meccanizzazione dei registri immobiliari ed intitolata “Istruzioni per la compilazione dei modelli di nota approvati con Decreto Interministeriale 10 marzo 1995”.
Detta circolare, dopo avere spiegato che “Nel caso di acquisto compiuto separatamente da uno solo dei coniugi in regime di comunione legale, la trascrizione, come chiarito dal Ministero di Grazia e Giustizia con risoluzione n. 5/1824/060/1 del 7/7/1983, dovrà essere richiesta esclusivamente a favore del coniuge acquirente intervenuto in atto” precisa che “Non è consentita, pertanto, la trascrizione a favore dell’altro coniuge non intervenuto in atto, né è ammissibile la sua specificazione nel quadro D”.
Ed ancora: “Poiché il regime patrimoniale voluto dall’art. 2659 c.c. è evidentemente quello disciplinato dalla legge regolatrice, la quale fa riferimento agli acquisti compiuti dai coniugi, restano escluse dall’obbligo della indicazione del regime patrimoniale delle parti le note relative ad atti che, a qualunque titolo, non producono effetti traslativi (pignoramento, sequestro conservativo, domande giudiziali, sentenza dichiarativa di fallimento ed altri provvedimenti in materia fallimentare, provvedimenti amministrativi costitutivi di vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici e urbanistici), le note relative ad atti di rinunzia a diritti reali di godimento e quelle relative ai decreti di espropriazione per pubblica utilità’”.
In via generale, inoltre, in punto di indicazione del diritto trasferito, tra i soggetti a favore ed i soggetti contro vi deve necessariamente essere una congruenza fra le quote, quando presenti in entrambi i campi, nel senso che la quota o le quote acquistate devono corrispondere a quelle dismesse; inoltre la quota complessiva acquistata non può superare l’intero”.
Ne consegue, quanto alla trascrizione del pignoramento immobiliare sul diritto di proprietà che si appartiene ai coniugi in regime di comunione, che è corretta la trascrizione in capo a ciascuno dei coniugi del titolo per la metà e quindi congiuntamente per l’intero, in luogo dell’intero contro entrambi i coniugi, trattandosi peraltro dell’unica opzione consentita dal sistema meccanizzato.
Inoltre, la nota di trascrizione del pignoramento non rientra tra quegli atti per i quali debba essere fatta menzione del regime patrimoniale degli acquirenti.
Né tale modalità può costituire alcun ostacolo alla continuità delle trascrizioni in quanto con il decreto di trasferimento viene aggiudicato l’intero immobile, risultando in ultimo indifferente all’aggiudicatario che originariamente si sia trattato di comunione ordinaria o di comunione legale trascritta in modo non perfettamente rispondente alla concezione della comunione a mani riunite.
ale modalità di trascrizione non è in grado di nuocere in alcun modo né ai debitori né ai creditori, anzi a ben vedere si mostra aderente alla realtà laddove vi sia un intervento di un creditore personale di un coniuge o nel caso di sopravvenienza della morte di uno dei coniugi dopo il pignoramento.
Questi i principi ripresi dal Tribunale di Roma, Giudice Cristina Pigozzo, con la sentenza n. 15718 pubblicata l’11 novembre 2020.
Con tale pronuncia, il Giudice Capitolino è stato chiamato a dirimere la questione posta alla sua attenzione dal creditore pignorante in ordine alla denunciata illegittimità del provvedimento del G.E. con il quale quest’ultimo aveva dichiarato improcedibile l’esecuzione immobiliare eseguita a carico di due coniugi in regime di comunione legale, sul presupposto dell’asserita invalidità della nota di trascrizione del pignoramento effettuata nei confronti dei medesimi ciascuno per la metà in luogo che ciascuno per l’intero.
Il Tribunale, eseguita una ricognizione sull’istituto della pubblicità notizia dei RR.II. e sul regime della comunione legale tra coniugi in assenza di convenzione contraria ed annotata, recepite le richiamate istruzioni sul sistema di compilazione delle note di trascrizione rinvenibili nella circolari ministeriali ed in particolare nella circolare n. 128 del 2.05.1995 del Ministero delle Finanze “ideata in modo da non nuocere né ai debitori né ai creditori”, ha concluso che nella fattispecie nessuna incertezza vi fosse nell’individuazione del bene oggetto di esecuzione e che la condotta del pignorante nell’indicare nella nota di trascrizione del pignoramento la titolarità in capo ai due coniugi per la quota di ½ ciascuno fosse conforme alla prassi ed alle circolari ministeriali.
Per l’effetto di tale argomentazione, il Tribunale ha accolto l’opposizione, revocando l’ordinanza di estinzione, dichiarando la legittimità della incardinata procedura esecutiva immobiliare sulla base del pignoramento e della nota di trascrizione.
La pronuncia è degna di nota per aver chiaramente compendiato la disciplina applicabile ad un’ipotesi che assai di frequente pone incertezze operative nella prassi delle esecuzioni immobiliari.
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