Il deposito, nel termine indicato dall’art. 557, co. 3 c.p.c., di copie del precetto, del titolo esecutivo e del pignoramento non munite di attestazione di conformità conduce inevitabilmente alla dichiarazione di inefficacia del pignoramento e, conseguentemente, all’estinzione della procedura esecutiva. Le copie a cui fa riferimento la norma sono certamente le “copie conformi” di cui all’art. 557, co. 2 c.p.c. e non le mere copie dei medesimi atti.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Castrovillari, Pres. Pratticò – Rel. Paone, con la sentenza n. 550 del 3 luglio 2020.
Il Collegio è intervenuto così su un reclamo avverso l’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione che aveva dichiarato l’inefficacia del pignoramento immobiliare con l’estinzione della procedura esecutiva, sul presupposto che in quanto il creditore procedente, nel termine di quindici giorni dalla consegna da parte dell’ufficiale giudiziario dell’atto di pignoramento notificato, avesse omesso di depositare in cancelleria, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, le copie dotate di attestazione di conformità all’originale del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento.
Il legislatore, nel ridisegnare completamente la fase di iscrizione a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio, ha onerato il creditore, a pena di inefficacia del pignoramento, di depositare tempestivamente copie conformi di tali atti. La questione della conformità della copia del titolo all’originale di esso è strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo, quale presupposto processuale dell’azione esecutiva.
Ove, infatti, il creditore difettasse del possesso del titolo, l’ufficiale giudiziario non potrebbe eseguire il pignoramento. Nel corso della procedura, poi, la perdita del possesso del titolo determina rilevanti conseguenze, in quanto lascia presumere o che il credito incorporato nel titolo sia stato ceduto o che sia stato pagato. In mancanza dell’esibizione del titolo in originale, infine, il giudice dell’esecuzione non potrebbe compiere l’atto esecutivo richiesto dal creditore sprovvisto del possesso materiale del titolo.
L’attestazione di conformità, in tale prospettiva, non costituisce una mera formalità, tenuto conto che il difensore del creditore, per potere attestare che la copia è conforme all’originale, deve avere avanti a sé l’originale da collazionare con la copia. In mancanza del deposito dell’attestazione di conformità, pertanto, ciò che il giudice dell’esecuzione non è messo in grado di conoscere è se il creditore abbia o meno il possesso del titolo e sia o meno legittimato all’esercizio del diritto incorporato nel titolo.
Il difetto di possesso del titolo è rilevabile d’ufficio e sanzionato con l’inefficacia del pignoramento compiuto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TARDIVA PRESENTAZIONE NOTA DI TRASCRIZIONE: NON È SANZIONATA CON L’INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
È POSSIBILE TALE DEPOSITO ANCHE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO, SEBBENE PRECEDENTE ALL’AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Stefania Cannavale | 19.06.2020
TARDIVA PRESENTAZIONE NOTA DI TRASCRIZIONE: NON È SANZIONATA CON L’INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
LA NUOVA FORMULAZIONE DELL’ART. 557 C.P.C. SI APPLICA SOLO ALLE PROCEDURE INIZIATE DOPO IL 10/12/2014
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Mariarosaria Stanzione | 30.12.2019
TARDIVA PRESENTAZIONE NOTA DI TRASCRIZIONE: IL MANCATO DEPOSITO NEI TERMINI DELL’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ È UNA MERA IRREGOLARITÀ FORMALE
NON RILEVA AI FINI DELLA INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO O DELL’ESTINZIONE DELLA PROCEDURA
Ordinanza | Tribunale di Lecce, Pres. Silvestrini – Rel. Errede | 29.11.2019
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