In materia di esecuzioni immobiliari, l’iscrizione ipotecaria operata dal creditore sulla piena proprietà anteriormente alla trascrizione dell’accordo contenente assegnazione della casa coniugale, gli consente senz’altro di instare per la vendita dell’immobile come libero.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Federica d’Auria, nell’ ordinanza del 2 dicembre 2024, con la quale ha respinto l’opposizione all’esecuzione ex art. 619 cpc e la correlata istanza di sospensione della procedura esecutiva proposte dalla opponente, coniuge del debitore esecutato e titolare di un diritto di abitazione sull’immobile pignorato riconosciuto negli accordi di separazione, disponendo di procedersi alla vendita dell’immobile pignorato e assegnando un termine di giorni 60 per l’eventuale introduzione del giudizio di merito.
Nella specie, il Giudice ha affermato che se da un lato l’anteriorità dell’omologazione e della trascrizione degli accordi di separazione, dai quali scaturisce il diritto di abitazione dell’opponente, consente a quest’ultima e ai figli conviventi di continuare ad abitare l’immobile pignorato, adibito ad abitazione familiare, almeno fino alla pronuncia del decreto di trasferimento, ciò non vale per la vendita forzata.
Infatti, l’iscrizione ipotecaria operata dal creditore sulla piena proprietà anteriormente alla trascrizione dell’accordo contenente l’assegnazione della casa coniugale, gli consente di procedere per la vendita dell’immobile come libero.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’IMMOBILE VA VENDUTO COME LIBERO
Sentenza | Tribunale di Velletri, Giudice Enrico Colognesi | 01.07.2020 | n.990
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