Il D.L. n. 59 del 3 maggio 2016 (c.d. decreto banche), convertito con modificazioni nella L. n. 119 del 30 giugno 2016 e recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, ha introdotto una serie di rilevanti novità in materia di esecuzioni, tese a consentire un più efficace ed agevole recupero del credito.
Da oggi è, infatti, consentita la partecipazione alle aste giudiziarie per conto di terzi.
In particolare, la disposizione contenuta nell’art. 590-bis c.p.c., introdotto dalla predetta riforma legislativa, testualmente prevede:
“Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo, deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne approfittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell’istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore”.
Il nuovo art. 590-bis c.p.c. ammette, in buona sostanza, la partecipazione alle aste giudiziarie per conto di terzi: in altri termini, la riforma consente al solo creditore procedente, evitando il ricorso ad inutili e dispendiosi adempimenti giudiziari, di partecipare e vincere le aste per conto di terzi ai quali successivamente intestare l’immobile oggetto di aggiudicazione, con l’unico onere impostogli, di dichiarare in cancelleria entro i cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione o dalla sua comunicazione, il nominativo del soggetto a cui dovrà essere intestato il predetto bene.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno