Testo massima
Il principio dell’autosufficienza della nota di trascrizione non significa autonomia della nota, laddove il suo contenuto diverga dall’atto cui si riferisce. Invero, l’individuazione del presupposto fattuale da cui muove l’assunto dell’autosufficienza della nota di trascrizione sta nel fatto che la nota (per quanto erronea) sia conforme al titolo (pur esso erroneo rispetto a taluno degli elementi identificativi dell’atto di acquisto, sotto il profilo dei soggetti o dell’oggetto); che, cioè, titolo e nota di trascrizione siano congruenti e, allo stesso tempo, descrivano in maniera erronea un elemento riportato nell’atto di acquisto e poi riprodotto (sempre in maniera erronea) nella nota.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli Nord, Dott. Alessandro Auletta, con la sentenza del 3 maggio 2016.
Nella fattispecie considerata, il Tribunale di Napoli Nord rigettava l’opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta avverso l’ordinanza di improcedibilità della procedura esecutiva emessa sul presupposto che il pignoramento era viziato per difetto, in quanto le quote pignorate speculari alla nota di trascrizione dell’atto di provenienza erano inferiori rispetto a quanto nell’effettiva proprietà del debitore esecutato, così come risultanti dal medesimo atto.
Con la sentenza in esame, il Tribunale affronta il problema delle difformità tra titolo e nota di trascrizione, chiarendo la portata del cd. principio dell’autosufficienza della nota.
Va da subito evidenziato che la nota di trascrizione costituisce fonte di informazione sul titolo e che vale nella misura in cui corrisponde al titolo stesso, il cui contenuto – a sua volta – non esplica effetti ai fini pubblicitari se non vi è corrispondenza speculare nella nota.
La nota, dunque, suppone il titolo e ne resta limitata come informazione, ma si tratta – usando parole di autorevole dottrina – di pubblicità “forte”, perché autonoma nel senso che la consultazione della nota esime i terzi dalla consultazione del titolo, potendosi legittimamente arrestare all’esame sia pur complessivo della nota.
È principio incontestato, infatti, che per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire d’individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo e senza alcuna possibilità di supplire le omissioni od inesattezze mediante il ricorso ad elementi esterni alla nota stessa, cioè desumibili aliunde, in quanto ciò sarebbe in palese contraddizione con il sistema formale di pubblicità notizia vigente nel ns. ordinamento (cfr. Cass. Civ. 10/4/1986 n. 2051; Cass. Civ. 14/10/1991 n. 10774).
La ratio di tale principio è insita nella circostanza che nel nostro ordinamento la pubblicità immobiliare, che si attua con il sistema della trascrizione, è imperniata su principi formali, per cui il terzo, che è rimasto estraneo all’atto trascritto per individuare l’oggetto cui l’atto si riferisce, è tenuto a fare affidamento sul contenuto della trascrizione (cd. autosufficenza della nota).
In altri termini, il contenuto della pubblicità è solo quello desumibile dalla nota stessa e il terzo che si avvale di tale notizia non ha alcun altro onere di controllo ulteriore, ma ciò non significa che le difformità tra titolo e nota di trascrizione vengano risolte a favore della seconda sulla base del richiamato principio dell’autosufficienza della nota; anzi, come chiarito dalla sentenza in esame, ciò che prevale nei confronti dei terzi è il contenuto dell’atto o del titolo che della nota rappresenta il substrato e tanto perché la nota di trascrizione non costituisce un atto negoziale e non ha efficacia costitutiva ma soltanto dichiarativa. Del resto, ragionare a contrario, porterebbe a dare alla nota un rilievo preminente e addirittura, a parere di chi scrive, sanante.
A questo punto, quali sono le garanzie per chi ispeziona i pubblici registri?
Vale il principio dell’autoresponsabilità secondo cui essendo la nota di trascrizione un atto di parte, gli effetti connessi alla formalità della trascrizione si producono in conformità e in stretta relazione al contenuto della nota stessa (Cassazione, sentenza 8964/2000) con la conseguenza di ogni discrasia risponderà chi compila la nota.
Testo del provvedimento
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