La trascrizione del pignoramento anche in epoca successiva, purché comunque prima della delibazione del Giudice dell’Esecuzione sull’istanza di vendita avanzata dal creditore ovvero entro il termine perentorio previsto dall’art. 567 c.p.c. per il deposito della documentazione ipocatastale, non comporta l’estinzione della procedura esecutiva immobiliare.
Il deposito della nota di trascrizione può avvenire contestualmente al deposito della documentazione ipocatastale entro il termine previsto dall’art. 567 c.p.c..
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Modena, Pres. Salvatore, Rel. Lucchi con la sentenza n. 1208 del 14 ottobre 2022, che ha definito il reclamo proposto da un debitore avverso il provvedimento di rigetto dell’estinzione della procedura esecutiva per tardivo deposito della nota di trascrizione.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESECUZIONE: IRRILEVANTE IL TARDIVO DEPOSITO DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO
IL TERMINE NON È PERENTORIO EX ART. 557 C.P.C. E IL DEPOSITO PUÒ AVVENIRE CON LA DOCUMENTAZIONE IPOCATASTALE
Sentenza | Tribunale di Tivoli, Giudice Francesca Coccoli | 13.12.2022 | n.1714
TARDIVA PRESENTAZIONE NOTA DI TRASCRIZIONE: NON È SANZIONATA CON L’INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
È POSSIBILE TALE DEPOSITO ANCHE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO, SEBBENE PRECEDENTE ALL’AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Stefania Cannavale | 19.06.2020 |
NON RILEVA AI FINI DELLA INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO O DELL’ESTINZIONE DELLA PROCEDURA
Ordinanza | Tribunale di Lecce, Pres. Silvestrini – Rel. Errede | 29.11.2019
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