Quando il processo esecutivo si estingue per una causa atipica, quindi non rientrante tra quelle tassativamente previste dagli artt. 567, 629, 630 e 631 c.p.c., è applicabile il comma 2 dell’art. 2945 c.c., in quanto l’atto di pignoramento, introduttivo della procedura esecutiva, produce effetti interruttivi permanenti della prescrizione del credito azionato.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Luisa Buono, con sentenza n. 3300 del 05.07.2016.
Nel caso di specie, con atto di precetto basato su un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, l’istituto finanziario intimava al terzo datore di ipoteca, il pagamento della somma mutuata, essendosi reso inadempiente il debitore principale.
Il terzo datore di ipoteca si opponeva, chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ed, all’esito, l’annullamento dello stesso e della sottesa ipoteca, con condanna della parte intimante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ed alle spese di giudizio, sul presupposto che il credito azionato fosse prescritto, in quanto l’ultimo atto interruttivo era risalente alla data di notifica dell’atto di pignoramento, con cui si dava inizio alla procedura esecutiva immobiliare poi dichiarata estinta con ordinanza non impugnata.
Si costituiva in giudizio l’opposto istituto bancario, eccependo, tra l’altro, la mancata prescrizione del credito azionato in virtù dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione determinatosi con l’introduzione del processo esecutivo immobiliare poi, conclusosi con una dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per una causa “atipica” (tre esperimenti d’asta andati deserti), non rientrante cioè tra quelle tassative previste dagli artt. 567,629,630 e 631 c.p.c..
Nella sentenza in commento il Tribunale adito, è pervenuto alla determinazione che la prescrizione del credito azionato, in base all’art. 2943 c.c., è interrotta con effetti permanenti dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia il giudizio di esecuzione, quindi dalla notificazione dell’atto di pignoramento, seguendo il seguente ragionamento.
Ed invero, il Giudicante ha, dapprima, ricostruito l’opinione della prevalente giurisprudenza di legittimità, riproponendo i casi di interruzione e decorrenza della prescrizione e precisamente:
1) l’effetto interruttivo della prescrizione cessa con la definitività del provvedimento che dichiara esecutivo il progetto di distribuzione;
2) nel caso in cui sia stata proposta una controversia distributiva, l’effetto interruttivo della prescrizione cessa quando essa sia stata risolta con decisione irrevocabile;
3) qualora l’espropriazione si sia conclusa con l’ordinanza di assegnazione dei crediti ovvero con l’ordinanza di assegnazione satisfattiva, il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla definitività del provvedimento, ovvero dalla scadenza del termine per la proposizione dell’opposizione agli atti prevista dall’art. 617 c.p.c..
Successivamente, il Giudice ha sottolineato che, in linea generale, se il processo di esecuzione si estingue, ai sensi dell’art. 2945 co.3 c.c., resta fermo l’effetto interruttivo dell’atto introduttivo del processo di esecuzione, ma esso si trasforma in effetto interruttivo istantaneo, per cui il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data dell’atto interruttivo e non dall’ultimo atto di chiusura del processo esecutivo.
Il Tribunale ha, conseguentemente, affrontato il problema se l’effetto sostanziale dell’interruzione istantanea della prescrizione si produce solo con riguardo alle ipotesi in cui il processo esecutivo si estingua per una delle cause tipiche e tassative regolate dagli artt. 629, 630 e 631 c.p.c. o anche in caso di estinzione per una causa atipica, evidenziando come l’applicabilità dell’art. 2945 co.3 c.p.c. ai casi di estinzione disciplinati dagli artt. 629, 630 e 631 c.p.c. trova la sua giustificazione nel fatto che si è in presenza di eventi riconducibili ad una inerzia “consapevole” del creditore, pervenendo, poi, alla convinzione che non risponderebbe alla ratio della disposizione normativa dettata dall’art. 2945 co.3, c.c. far ricadere sul ceto creditorio le conseguenze dell’estinzione del processo esecutivo laddove l’estinzione sia dipesa da una causa atipica, in quanto tutte le ipotesi di chiusura anticipata del processo esecutivo per cause atipiche sono caratterizzate dalla non imputabilità al comportamento del creditore.
Ed invero, tenuto conto che il Giudice dell’Esecuzione aveva motivato l’estinzione della procedura esecutiva, facendo riferimento all’istituto dell’estinzione cd. atipica di elaborazione giurisprudenziale, attesa l’impossibilità della vendita dopo 12 anni dall’inizio della procedura, il Tribunale con la sentenza in commento ha correttamente valutato l’impossibilità di applicare l’art. 2945, co.3 c.c., giungendo alla conclusione che in caso di estinzione del processo esecutivo per causa atipica, si deve ritenere che l’atto di pignoramento introduttivo della procedura esecutiva produce effetti interruttivi permanenti della prescrizione del credito.
In virtù di tale presupposti il Giudicante ha ritenuto più corretto nonché applicabile al caso di specie, il principio di cui all’art. 2945 co.2, c.c., con la conseguenza che in caso di estinzione del processo esecutivo per cause atipiche, la prescrizione non corre e si configura l’effetto permanente della stessa dalla data di notifica del pignoramento.
Tali motivazioni hanno portato al rigetto dell’opposizione proposta dal terzo datore di ipoteca.
Per altri precedenti si veda:
ESECUZIONE FORZATA: il ricorso per intervento interrompe la prescrizione dal giorno del deposito
L’atto di intervento è equiparabile alla domanda proposta nel corso di un giudizio ex art. 2943 c.c.
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Terza, Pres. Salmè – Rel. Stalla | 19.12.2014 | n.2692
PRECETTO – NOTIFICA – INTERRUZIONE PRESCRIZIONE SENZA EFFETTI PERMANENTI
Riferimento normativo: Art. 2943 CC, Art. 2945 CC, Art. 479 CPC, Art. 480 CPC, Art. 615 CPC
Materia:
– Cassazione civile, sezione III – 29 Marzo 2007 – n° 7737
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