All’esito della riforma del procedimento per espropriazione immobiliare introdotto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con l. 14 maggio 2005, n. 80 (e quindi alla luce della modifica dell’art. 495 c.p.c.), deve ritenersi superato l’orientamento giurisprudenziale in virtù del quale si riteneva esistente, pur in assenza di un espresso disposto normativo, un obbligo giuridico di notificazione dell’ordinanza di vendita. Pertanto, non è più obbligatoria la notifica dell’avviso di vendita all’esecutato, non prevista né dall’art. 591 bis c.p.c., in tema di delega delle operazioni di vendita, nè dagli artt. 570 e 576 c.p.c., che disciplinano rispettivamente l’avviso di vendita nella vendita senza incanto e con incanto, a meno che l’ordinanza di vendita e di delega delle relative operazioni non lo preveda.
Questo il principio evidenziato dal Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Anna Maria Diana, con l’ordinanza del 12 ottobre 2020.
Con tale pronuncia, il Giudice ha chiarito che l’obbligo di notifica dell’avviso di vendita non è previsto in alcuna disposizione normativa, né dall’art. 591 bis c.p.c. in tema di delega delle operazioni di vendita nè dagli artt. 570 e 576 c.p.c., che disciplinano rispettivamente l’avviso di vendita nella vendita senza incanto e con incanto.
Deve intendersi superato il principio, fondato sulle sentenze della Corte di Cassazione n. 5341/2009 e 24682/2009), secondo cui “in tema di espropriazione forzata, pur in assenza di un vero e proprio obbligo giuridico di notificazione dell’ordinanza di vendita, sono nulle la vendita immobiliare e la successiva aggiudicazione in caso di omessa notifica al debitore dell’ordinanza di fissazione della vendita posto che detta missione impedisce all’esecutato di richiedere la conversione del pignoramento e viola il diritto al contraddittorio, desumibile anche dall’art. 111 Cost., che va salvaguardato nel processo esecutivo ogni qualvolta detto diritto sia funzionale all’esercizio di facoltà sostanziali o processuali da parte dell’esecutato”. Questo principio, infatti, non sembra più applicabile alle esecuzioni immobiliari “ordinarie” alla luce del mutato quadro normativo.
Questo perché con la riforma del 2005, che ha portato all’attuale formulazione dell’art. 495 c.p.c., il momento ultimo entro il quale il debitore può chiedere la conversione del pignoramento è stato identificato con l’udienza di cui all’art. 569 c.p.c., con la conseguenza che la mancata comunicazione dell’avviso di vendita (che segue quella udienza) è irrilevante ai fini della conversione, poiché interviene quando il termine processuale è ormai spirato, sicchè un’eventuale istanza di conversione formulata dal debitore a seguito della notifica dell’avviso di vendita sarebbe inammissibile, in quanto tardiva.
Dunque, in assenza di una prescrizione normativa espressamente impositiva della notifica dell’avviso di vendita, va esclusa la necessita di tale adempimento.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TARDIVA PRESENTAZIONE NOTA DI TRASCRIZIONE: NON È SANZIONATA CON L’INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
È POSSIBILE TALE DEPOSITO ANCHE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO, SEBBENE PRECEDENTE ALL’AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Stefania Cannavale | 19.06.2020
LA NOTIFICAZIONE DIRETTA A MEZZO POSTA SI PERFEZIONA CON LA RICEZIONE DEL DESTINATARIO
LA PRODUZIONE DELL’AVVISO DI RICEVIMENTO PUÒ AVVENIRE ANCHE MEDIANTE L’ALLEGAZIONE DI FOTOCOPIE NON AUTENTICATE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giovanni Pascarella | 16.06.2020 | n.3342
CONVERSIONE PIGNORAMENTO: VANNO SODDISFATTI TUTTI I CREDITORI INTERVENUTI FINO A EMISSIONE ORDINANZA EX ART. 495 CPC, CO 3
IL DEPOSITO DELL’ISTANZA DI CONVERSIONE DA PARTE DEL DEBITORE NON IMPEDISCE L’INGRESSO DI ALTRI CREDITORI
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Frasca – Rel. D’Arrigo | 13.01.2020 | n.411
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