Segnalata dall’avv. Federico Restano del foro di Torino
L’aggiudicatario di un immobile di una vendita forzata può non rispettare la precedente locazione qualora il prezzo convenuto sia vile e cioè inferiore di un terzo al giusto prezzo ex art. 2923 c.c., terzo comma; tale norma è applicabile anche nell’ipotesi in cui il canone di locazione sia stato versato in un’unica soluzione.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Ivrea, Dott.ssa Daniela Culotta, con la sentenza n. 580 del 28.06.2016.
Nel caso di specie, gli aggiudicatari di un immobile di una vendita forzata adivano con ricorso il Tribunale di Ivrea, al fine di sentir accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 2923, co. 3, c.c., l’inopponibilità del contratto di locazione stipulato tra l’espropriato e il conduttore e condannare la resistente all’immediato rilascio dell’immobile ed al risarcimento dei danni da abusiva occupazione del bene.
I ricorrenti, in particolare, lamentavano la circostanza che il canone mensile concordato tra le parti risultava di gran lunga inferiore al “giusto prezzo”, in considerazione dell’entità dell’immobile in questione.
Si costituiva in giudizio la conduttrice, chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
Il Tribunale evidenziava che la vicenda in esame ricadeva nell’alveo di applicazione della norma di cui all’art. 2923 c.c. dettata in materia di vendita forzata, in quanto l’immobile oggetto di causa era stato acquistato dai ricorrenti all’esito di una vendita forzata.
In particolare, il giudicante rilevava che la norma di cui all’art. 2923 c.c. introduce alcune deroghe al generale principio “emptio non tollit locatum”, sancendo, al comma terzo, a tutela dell’acquirente rispetto possibili accordi fraudolenti tra locatore e conduttore, che “in ogni caso l’acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni”.
Il Tribunale di Ivrea respingeva la tesi di parte resistente, secondo la quale la norma citata non dovrebbe applicarsi al caso di specie, avendo quest’ultima già corrisposto al locatore in un’unica soluzione la somma dovutagli per i canoni di locazione, atteso che il contratto di locazione si configura come un negozio giuridico ad esecuzione continuata, i cui effetti non si esauriscono nel momento della stipula.
Ad avviso del Giudice adito, peraltro, la natura “vile” del canone di locazione risultava provata dalla perizia prodotta dai ricorrenti e non contestata in maniera specifica da parte resistente.
Per i motivi sopra esposti, il Tribunale, dichiarava l’inopponibilità ai ricorrenti del contratto di locazione e condannava parte resistente al rilascio dell’immobile, fissando per l’esecuzione il termine di un mese dalla pubblicazione della sentenza e condannando la resistente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPONIBILITA’ DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLA PROCEDURA ESECUTIVA
Articolo Giuridico | Il Mattino, Legalmente | 07.09.2014 |
CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO PRIMA DEL PIGNORAMENTO CON CORRISPETTIVO INFERIORE AL GIUSTO PREZZO
L’AGGIUDICATARIO PUÒ PROCEDERE ALLA RICHIESTA DI RILASCIO DELL’IMMOBILE SE IL CANONE È VILE E/O INFERIORE DI ALMENO 1/3 RISPETTO A QUELLO REALE
Articolo Giuridico | 27.12.2012 |
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