ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dall’Avv. Emilia Francesca Arturi del foro di Cosenza
L’efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell’esecuzione, solo parzialmente sospesa, non è di ostacolo alla prosecuzione dell’iter espropriativo, limitatamente, ovviamente, all’importo in relazione al quale il titolo conserva la sua efficacia.
E’ espropriabile anche la casa familiare atteso che nessuna disposizione impedisce nel nostro ordinamento l’espropriazione della stessa. L’unica eccezione è rappresentata dall’art. 76 D.P,R. n. 602/73 che tuttavia non è suscettibile di applicazione analogica ad altre fattispecie stante la sua natura di norma eccezionale.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Castrovillari, dott. Alessandro Paone, con l’ordinanza del 30.05.2016 in un procedimento di opposizione all’esecuzione immobiliare.
Nel caso di specie, veniva proposta opposizione ex art. 615 c,p,c., con contestuale istanza di sospensione dell’esecuzione, deducendo che, all’esito del giudizio di opposizione avverso l’atto di precetto notificato, era stata disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo; che, proposto reclamo dal creditore procedente, il Collegio, in parziale accoglimento dell’impugnazione, aveva sospeso l’efficacia esecutiva del titolo solo limitatamente a determinati importi; che, pertanto, il creditore procedente non poteva proseguire oltre nell’espropriazione, essendo stata sospesa, nel giudizio di opposizione a precetto, l’efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento di essa e avendo trovato conferma tale provvedimento di sospensione, sebbene con motivazioni differenti, in sede di reclamo, con conseguente incertezza in ordine all’esatta entità del credito; che, inoltre, l’esecuzione era illegittima poiché riguardante la casa di abitazione dell’intero nucleo familiare.
Il Tribunale adito riteneva l’infondatezza della proposta opposizione.
Invero, con riferimento alla dedotta impossibilità per il creditore procedente di proseguire l’espropriazione in considerazione dell’intervenuta sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, osservava che, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, l’efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell’esecuzione risultava allo stato (giusto il provvedimento emesso dal Collegio in sede di reclamo) solo parzialmente sospesa, sicché non si ravvisava alcun ostacolo alla prosecuzione dell’iter espropriativo, limitatamente, ovviamente, all’importo in relazione al quale il titolo aveva conservato la sua efficacia.
Né, peraltro, può condurre all’invocata sospensione dell’esecuzione la circostanza che il credito appaia incerto nel suo esatto ammontare, profilo che infatti esula dall’oggetto della fase cautelare in essere, dovendo piuttosto essere vagliato dal giudice del merito dell’opposizione, ovvero, ai sensi dell’art. 512 c.p.c., in sede di opposizione alla distribuzione del ricavato della vendita.
Quanto, poi, al profilo afferente alla impignorabilità del bene, rilevava il giudice che nessuna disposizione impedisce nel nostro ordinamento l’espropriazione della casa familiare. L’unica eccezione invero, è rappresentata dall’art. 76 D.P,R. n. 602/73 – secondo cui, ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’art. 499 c.p.c., l’agente della riscossione non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente – disposizione, questa, non suscettibile tuttavia di applicazione analogica ad altre fattispecie stante la sua natura di norma eccezionale.
Non rileva, in senso contrario, il principio affermato dalla sentenza della Corte di Giustizia n. C-34/13 del 10.09.2014, secondo “le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che consente il recupero di un credito, fondato su clausole contrattuali eventualmente abusive, attraverso la realizzazione stragiudiziale di una garanzia costituita sul bene immobile dato in garanzia dal consumatore, qualora tale normativa non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile la salvaguardia dei diritti che tale direttiva conferisce al consumatore, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio”.
Con la pronuncia in oggetto, infatti, la Corte di Giustizia, lungi dal sancire l’impignorabilità della casa di abitazione, si è limitata ad affermare che laddove il contratto presenti clausole abusive, la realizzazione stragiudiziale della garanzia concessa dal debitore sul bene immobile di proprietà è ammissibile purché siano comunque assicurati nell’ordinamento strumenti adeguati e facilmente accessibili per la salvaguardia dei diritti conferiti al consumatore con la direttiva citata.
Per tali motivi, il giudice barese rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione e condannava l’opponente alla rifusione, in favore della Banca, delle spese di lite, assegnando il termine perentorio di giorni trenta per la introduzione del giudizio di merito.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 300/2016