Testo massima
Nell’esecuzione individuale l’iscrizione ipotecaria non deve aver superato il ventennio alla data della vendita forzata che concreta l’espropriazione che il creditore ha diritto di chiedere ex art.2808 cc.
L’ammettere in materia fallimentare, il permanere dell’efficacia dell’iscrizione ipotecaria, a prescindere dal suo rinnovo ventennale, per tutto il corso della procedura, nel caso in cui il creditore abbia richiesto ed ottenuto l’ammissione al passivo del proprio credito, esclude espressamente che ciò possa accadere nell’esecuzione individuale, avente una sistematica del tutto distinta da quella concorsuale in quanto priva del procedimento di verifica dei crediti, esecuzione in cui l’iscrizione non deve aver superato il ventennio alla data della vendita forzata.
Così si è pronunziato il Tribunale di Taranto in persona del Giudice dell’Esecuzione Immobiliare, dott. Martino Casavola, con l’ordinanza del 29/5/2013 aderendo a quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7570/2011.
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Con tale provvedimento il Giudice ha rigettato l’istanza di sospensione dell’ordinanza del 15.2.2013 proposta dalla società Alfa, creditore intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare contro Tizio, con ricorso in opposizione ex art. 617 cpc.
La società opponente lamenta il fatto che il consulente contabile, nella redazione del progetto di distribuzione parziale delle somme ricavate dalla vendita degli immobili pignorati, non ha tenuto conto dell’iscrizione ipotecaria a favore della società, ritenendola inefficace per il decorso del termine di venti anni e degradando così il suo credito al rango chirografario.
La società Alfa ha sostenuto, invece, che la rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria sui beni immobili oggetto dell’esecuzione, alla scadenza del ventennio, deve avvenire d’ufficio ad opera del Conservatore, richiamando nel ricorso la disciplina prevista per la rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria in materia di contratto di mutuo fondiario.
Il G.E. aveva già osservato nel provvedimento impugnato che, a differenza di quella generale disciplinata dagli artt.2847 e 2848 cc, sono previste due diverse modalità di rinnovazione delle ipoteche: quella effettuata d’ufficio dal Conservatore e quella effettuata a richiesta dell’istituto mutuante gratuitamente e in ogni tempo e che IN ENTRAMBI I CASI LA RINNOVAZIONE DEVE AVVENIRE NEI MODI E TERMINI DI LEGGE.
Ha, inoltre, stabilito che non può non rilevarsi che, ai sensi dell’art.2808 cc, l’iscrizione dell’ipoteca nei registri immobiliari ne rappresenta l’elemento costitutivo, che ha effetto per venti anni dalla sua data e cessa se non è rinnovata prima della scadenza del ventennio ai sensi dell’art.2847 cc.
La società Alfa a sostegno delle sue tesi fa riferimento a quanto statuito nella sentenza della Suprema Corte n.7570/11, in cui gli Ermellini ribadiscono che l’unico privilegio che la normativa sul credito fondiario accorda al creditore fondiario è quello di consentire che l’adempimento della rinnovazione avvenga anche d’ufficio ad opera del conservatore.
Osserva però il giudice dell’esecuzione che la sentenza de quo, a differenza di quanto esposto dall’opponente, nell’ammettere, in materia fallimentare, il permanere dell’efficacia dell’iscrizione ipotecaria, a prescindere dal suo rinnovo ventennale, per tutto il corso della procedura, nel caso in cui il creditore abbia richiesto ed ottenuto l’ammissione al passivo del proprio credito, esclude espressamente che ciò possa accadere nell’esecuzione individuale, avente una sistematica del tutto distinta da quella concorsuale in quanto priva del procedimento di verifica dei crediti, esecuzione “in cui l’iscrizione non deve aver superato il ventennio alla data della vendita forzata, che concreta l’espropriazione che il creditore ha diritto di chiedere ai sensi dell’art. 2808 cc“.
Per tale motivo il G.E. ha rigettato l’opposizione e ha stabilito che non può attribuirsi rango ipotecario al credito della società Alfa atteso che l’ipoteca non risulta rinnovata nel ventennio della sua iscrizione.
Testo del provvedimento
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