L’attestazione di conformità rilasciata dai difensori non è una mera formalità ma una necessità funzionale al corretto incedere del processo, tanto che, attraverso la stessa, resa da un soggetto che a tal fine è considerato un vero e proprio pubblico ufficiale, l’ordinamento attribuisce alla copia depositata il massimo valore probatorio attribuibile ad un documento, quello cioè dell’atto pubblico, e permette al Giudice ed alle altre parti processuali di rapportarsi alla copia come se fosse il documento originale.
L’eventuale tardivo deposito dell’attestazione di conformità non può supplire al deposito tempestivo, stante che le copie a cui fa riferimento la norma (la quale fissa un termine) non possono che essere le copie conformi di cui agli artt. 518, 543, 557 c.p.c., quindi dotate di attestazione di conformità, di talché non assume rilievo il concetto di sanatoria, trattandosi d’inosservanza di un termine perentorio e non di nullità sanabile.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel Gabrielli, con la sentenza n. 1742 del 20 settembre 2022.
In particolare, un creditore proponeva reclamo avverso un provvedimento di estinzione della procedura esecutiva immobiliare, deducendo tra i vari motivi l’irrilevanza della mancata attestazione di conformità degli atti.
Il collegio evidenziava che il termine di cui all’art. 557 c.p.c. deve essere considerato perentorio e non certamente ordinatorio con la conseguente impossibilità di applicare qualsivoglia sanatoria, in ipotesi di tardivo deposito.
Inoltre, veniva precisato che la norma in parola è posta a presidio del corretto funzionamento del processo esecutivo.
Per tali motivi il reclamo è stato respinto con condanna alle spese di lite.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno